Art. 522 c.p.p. — Nullita' della sentenza per difetto di contestazione
L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo e' causa di nullita'. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti e' nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva