Art. 522 c.p.p.Nullita' della sentenza per difetto di contestazione

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo e' causa di nullita'. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti e' nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art522 · fonte su Normattiva