Ordinanza n. 47/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 153/1969
- art. 10legge 17/1983
usata come parametro
citata
- art. 10legge 153/1969
- art. 22legge 17/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del
lavoro e per favorire l'occupazione) e dell'art. 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
il 23 ottobre 1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da
Bernardino Giannetti contro la Direzione provinciale del Tesoro di
Frosinone, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza 23 ottobre 1992 -
emessa nel corso di un giudizio promosso da un pubblico dipendente
collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, al quale era stata
richiesta la restituzione dei ratei di pensione percetti, in quanto
dopo la cessazione dal servizio per dimissioni aveva prestato
attività lavorativa retribuita presso il C.N.R. - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36
della Costituzione, dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17 (nel testo sostituito dalla legge di conversione
25 marzo 1983, n. 79), nonché dell'art. 22, comma settimo, della
legge 30 aprile 1969, n. 153;
che a norma dell'art. 10 del decreto-legge n. 17 del 1983, nel
testo sostituito dalla citata legge di conversione, ai soggetti che
vengano collocati anticipatamente in pensione su loro domanda, si
applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone al comma settimo, che
la pensione non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in
costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;
che, secondo il giudice a quo, tali norme sarebbero illegittime
in base ai principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 566
del 1989, nn. 204 e 232 del 1992, secondo i quali la riduzione o
sospensione del trattamento di quiescenza può essere giustificata ed
essere compatibile con il principio stabilito dall'art. 36, primo
comma, della Costituzione, soltanto se correlata ad una retribuzione
della nuova attività tale da giustificarla;
Considerato che nel giudizio a quo non deve essere applicato
l'art. 22, settimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - il
quale regola fattispecie diverse (pensioni erogate agl'iscritti alle
assicurazioni obbligatorie all'invalidità, vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e
torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani
e degli esercenti attività commerciali) - da quella all'esame del
giudice remittente, ma unicamente l'art. 10, ultimo comma, del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo di cui alla legge di
conversione n. 79 del 1983, il quale ha recepito, con il rinvio
recettizio operato, il contenuto normativo del suddetto art. 22,
settimo comma, della legge n. 153 del 1969;
che, pertanto, la relativa questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
che, quanto all'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge n. 17
del 1983, nel testo di cui alla legge n. 79 del 1983, questa Corte ha
già dichiarato, con sentenza n. 576 del 1989, non fondata questione
di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata dal giudice
a quo;
che, rispetto a questo precedente specifico, a diversa soluzione
non inducono le considerazioni formulate nell'ordinanza di
remissione, tenuto conto che l'impugnato art. 10 si riferisce a
pensionamenti anticipati a domanda, previsti da una normativa di
particolare favore; che il divieto di cumulo da esso istituito (come
ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte dei Conti), opera solo
per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore; che esso
è determinato da una scelta del lavoratore tra la sospensione del
trattamento pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto
di lavoro alle dipendenze di terzi;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro
e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 maggio
1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del
costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte