Corte costituzionale

Ordinanza n. 473/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 413/1991

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6,

7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) promossi con n. 4

ordinanze emesse il 12 maggio 1993 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Reggio Calabria (n. 3 ordinanze) e l'8 novembre 1993

dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritte

rispettivamente ai nn. 155, 156, 204 e 192 del registro ordinanze

1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14,

17, 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Falletti Simone nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da

Falletti Simone avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di

finanza di Reggio Calabria in ordine all'istanza di rimborso della

ritenuta operata dall'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.)

sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni "per

accessione invertita in seguito a procedura ablatoria abortita,

rivalutazione ed interessi", la Commissione tributaria di primo grado

di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 della

Costituzione (R.O. n. 155 del 1994);

che, secondo il remittente, "la tassazione dell'indennità di

occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze

derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme

percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti

espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di

acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute

illegittime (commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991)"

contrasterebbe con l'art. 53, in relazione all'art. 3, della

Costituzione, in quanto verrebbe a colpire somme che "non

rappresentano ricchezza nuova, né plusvalore, ma un semplice ristoro

a fronte dello spossessamento effettuato dalla pubblica

amministrazione su un bene privato";

che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 53, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, sarebbe inciso, altresì, sotto il

profilo della non attualità della capacità contributiva presa in

considerazione, riferendosi il prelievo a situazioni già esaurite;

che, secondo il giudice remittente, la tassazione delle

indennità di espropriazione di terreni agricoli comporterebbe una

violazione dell'art. 42, terzo comma, e dell'art. 3 della

Costituzione, comprimendo il parziale ristoro del sacrificio, imposto

nell'interesse generale, del diritto di proprietà del privato;

che le medesime questioni sono sollevate con altre due

ordinanze, di identico contenuto, emesse, nella stessa data, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, una nel

giudizio sul ricorso proposto da Arena Saveria e Arena Annunziata

avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio

Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta operata

dall'I.A.C.P. "sulle somme corrisposte a titolo di acconto del

risarcimento danni per l'espropriazione di un'area" (R.O. n. 156 del

1994), l'altra nel giudizio sul ricorso proposto da Melissari Rosetta

avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio

Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta del pari

operata dall'I.A.C.P. "sulle somme corrisposte a titolo di

risarcimento danni per l'espropriazione di un'area" di proprietà

della medesima (R.O. n. 204 del 1994);

che, in tutti e tre i giudizi, ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'irrilevanza di

talune delle questioni sollevate e chiedendo, conclusivamente, che le

questioni stesse siano dichiarate inammissibili ovvero rigettate;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al

registro ordinanze n. 155 del 1994 si è costituita la parte privata,

sostenendo l'irrilevanza delle questioni, giacché il "momento

genetico" dei crediti di cui si controverte nel giudizio a quo si

situerebbe anteriormente alla data del 31 dicembre 1988, e chiedendo,

in subordine, l'accoglimento delle medesime;

che, con ordinanza emessa nel giudizio sui ricorsi riuniti

proposti da Cunzolo Giuseppe avverso il silenzio rifiuto

dell'Intendenza di finanza di Salerno in ordine all'istanza di

rimborso dell'imposta di cui all'art. 11, comma 9, della legge n. 413

del 1991, pagata su somme percepite in conseguenza di cessione

volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione, la Commissione

tributaria di primo grado di Salerno ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della

Costituzione, del predetto art. 11, comma 9, nella parte in cui

stabilisce che le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano "alle

somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o

provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla

data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di

valore degli immobili non è stato assoggettato all'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili" (R.O. n. 192 del 1994);

che il giudice a quo ha ritenuto la questione non manifestamente

infondata, in ragione della retroattività della norma che colpisce

una capacità contributiva non più attuale, non riscontrandosi la

preesistenza di un altro tributo riguardante il medesimo presupposto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rinviando agli atti di intervento relativi ai giudizi già

decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 1994;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

identiche o comunque analoghe e, pertanto, i relativi giudizi possono

essere riuniti;

che, in riferimento alle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, sollevate con le tre identiche ordinanze della

Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (R.O. nn.

155, 156 e 204 del 1994), dalla motivazione delle ordinanze medesime

non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei

giudizi a quibus, tali da consentire di valutare la riconducibilità

delle stesse alle varie norme sospettate di incostituzionalità e

quindi di apprezzare la rilevanza delle questioni sollevate;

che, pertanto, esse devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa

Corte (v., in ultimo, sentenza n. 199 del 1994; ordinanza n. 384 del

1993);

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con

l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Salerno

(R.O. n. 192 del 1994), in riferimento all'art. 53 della

Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte con la sentenza

n. 315 del 1994, che l'ha dichiarata infondata, affermando che la

retroattività conferita dall'art. 11, comma 9, della legge n. 413

del 1991, alla norma sulla tassazione delle plusvalenze derivanti

dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non

contrasta con il principio della permanenza della capacità

contributiva, se si tiene conto della prevedibilità dell'imposta e

del breve lasso di tempo entro il quale tale retroattività è

destinata ad operare;

che, con l'ordinanza in questione, non risultano introdotti

profili ed argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati, tali da

indurre a diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento agli artt. 3,

42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30

dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte