Ordinanza n. 474/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 154/1986
usata come parametro
citata
- art. 36legge 312/1980
- art. 72legge 312/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1,
decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia
di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie
ad essi equiparate) convertito, con modificazioni, nella legge 11
luglio 1986, n. 341, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990
dal T.A.R. dell'Umbria sul ricorso proposto da Saetta Carmelo ed
altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro,
iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento di costituzione di Saetta Carmelo ed
altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni dirigenti
superiori, primi dirigenti e funzionari del ruolo ad esaurimento del
personale amministrativo non docente dell'Università di Perugia e
dell'Università per stranieri di Perugia, per l'accertamento del
loro diritto a percepire un trattamento economico adeguato a quello
dei docenti universitari a tempo pieno inquadrati nella ultima classe
di stipendio, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con
ordinanza del 17 gennaio 1990, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154,
convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1986, n. 341, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui
determina un trattamento economico differenziato tra docenti e non
docenti;
che il giudice a quo ha rilevato che tale differenza retributiva
si porrebbe in contrasto con il criterio della equivalenza di
trattamento economico tra le due categorie di personale, desumibile
dai principi affermati nella sentenza n. 219 del 1975 di questa
Corte, che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale di talune
norme nella parte in cui non estendevano ai professori universitari
il trattamento retributivo allora stabilito per il personale
amministrativo dei ruoli della dirigenza, considerò espressamente la
"linea di tendenza" della legislazione alla equiparazione, ai fini
economici, delle due categorie che negli anni si era venuta
consolidando;
che si sono costituite in giudizio le parti private, aderendo
alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rinvio e precisando
che il principio di equiparazione tra il trattamento economico
apicale dei professori universitari (comprensivo anche dell'assegno
aggiuntivo previsto per l'impegno universitario a tempo pieno
dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980 e successive modifiche) e
quello dei dirigenti statali - equiparazione che necessariamente si
riflette in misura percentuale anche nelle qualifiche inferiori, in
quanto agganciate a quelle apicali - sarebbe stato ribadito, dopo
l'intervento della Corte costituzionale, dall'art. 12, primo comma,
lett. o) della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, dall'art. 36,
ottavo comma, del decreto delegato 11 luglio 1980, n. 382 e dall'art.
72, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
eccependo in primo luogo la irrilevanza delle proposte questioni e
chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondate, poiché il
riconoscimento dell'assegno aggiuntivo ai soli professori
universitari a tempo pieno - causa, appunto, della denunciata
differenza retributiva - corrisponde ad una razionale e insindacabile
scelta discrezionale del legislatore, sì che non può ritenersi
violato né il principio di uguaglianza né il principio della
proporzionalità della retribuzione per il solo fatto che un
vantaggio accordato ad una categoria non sia esteso ad altra
categoria ben differenziata.
Considerato che in via preliminare l'eccezione di inammissibilità
per irrilevanza delle questioni - formulata dalla difesa dello Stato
sotto il profilo che il principio perequativo addotto dal giudice a
quo, operando solamente tra i docenti universitari e i dirigenti in
posizione apicale, non potrebbe comunque essere invocato da personale
dirigenziale e direttivo di qualifica inferiore a quella di dirigente
generale di livello A, quali sono i ricorrenti - deve essere
disattesa, poiché essa prospetta un profilo che attiene proprio alla
fondatezza della questioni proposte, che consistono appunto nello
stabilire se l'asserito collegamento tra i trattamenti retributivi
delle qualifiche apicali debba avere positivi riflessi per le
qualifiche inferiori;
che, nel merito, le questioni di legittimità costituzionale
sono state sollevate nel presupposto che dai principi affermati nella
sent. n. 219 del 1975 di questa Corte dovrebbe trarsi, come
conseguenza logica e necessitata, la conclusione per la quale la
equiparazione retributiva, in quella sede dichiarata, dei docenti
delle Università ai più alti funzionari delle Amministrazioni dello
Stato imporrebbe che i trattamenti economici delle due categorie di
personale pubblico debbano nel tempo mantenersi ad un eguale livello;
che a tale riguardo deve essere innanzi tutto sottolineato che
nella ricordata sentenza n. 219 del 1975 si affermò l'esigenza che,
fino a quando non si fosse provveduto ad emanare un'apposita
normativa che regolasse ex professo il trattamento economico dei
professori universitari, questo dovesse continuare ad essere
agganciato a quello del personale amministrativo dello Stato, cui era
in precedenza uniformato, e non viceversa;
che, in ogni caso, va ricordato che, dopo la citata sentenza che
ha comunque riconosciuto "la discrezionalità del legislatore di
differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente
retribuite", sia pur a seguito di un "nuovo giudizio di valore" sulla
permanenza della evidenziata linea di tendenza all'equiparazione,
ricavabile dalla legislazione vigente, e quindi sul presupposto del
superamento delle premesse che avevano giustificato l'affermazione di
quel principio - questa Corte, nella successiva sentenza n. 1019 del
1988, ha ulteriormente precisato che il "nuovo giudizio di valore"
era appunto intervenuto con la legge n. 28 del 1980, di delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e con il
d.P.R. n. 382 del 1980 attuativo della delega, essendosi con tali
interventi normativi operata "una completa trasformazione del
precedente assetto dei ruoli dei docenti con una disciplina
innovativa" che ha riguardato diversi profili e che ha, in
particolare, introdotto "un assetto retributivo a regime dei
professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da
quello dei dirigenti dello Stato";
che, pertanto, per le considerazioni svolte, deve escludersi
l'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della
Costituzione, non essendo comunque equiparabili le due categorie di
personale, e con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi invocare
il principio della parità retributiva in presenza di funzioni
diversificate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate)
convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte