Ordinanza n. 475/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento"), promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 1984
(n. 4 ordinanze) e il 28 luglio 1984 dal Pretore di Pietrasanta e il
19 febbraio 1986 dal Tribunale di Lucca, iscritte rispettivamente ai
nn. 473, 474, 475, 476 e 1186 del registro ordinanze 1984 e al n. 703
del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 273 dell'anno 1984, n. 59- bis dell'anno 1985 e
n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta solleva con le ordinanze in
epigrafe questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, che nell'incriminare i
fatti di inquinamento non prevede che le omissioni e i ritardi della
pubblica amministrazione in materia ambientale abbiano efficacia
scriminante tutte le volte che il reato sia stato da essi
determinato, per il tramite di una fisica necessità o anche di una
necessità di carattere economico, in riferimento agli artt. 27,
primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione;
Considerato che con le ordinanze si chiede alla Corte una
pronuncia additiva, consistente nell'introdurre nell'ordinamento una
esimente, la cui complessa ed opinabile articolazione è di per sé
dimostrativa del necessario ricorso a scelte discrezionali proprie
del potere legislativo;
che in casi analoghi la Corte ha dichiarato inammissibili le
questioni proposte (cfr. specialmente la sentenza
n. 214 del 1983);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), sollevata con le ordinanze in epigrafe in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte