Ordinanza n. 475/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440
e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 29 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso
nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n.
353 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale di Patti faceva notificare nei confronti di Foraci
Antonino decreto di citazione a giudizio, contenente l'avviso
previsto dall'art. 555, primo comma, lettera e, del codice di
procedura penale;
che, non essendosi avuta nei quindici giorni da tale
notificazione né richiesta di giudizio abbreviato né richiesta di
"patteggiamento", gli atti venivano trasmessi al Pretore di Patti -
Sezione distaccata di Naso, il quale all'udienza dibattimentale
disponeva il rinvio del processo e la rinnovazione della citazione;
e che, alla successiva udienza, l'imputato formulava, prima
dell'apertura del dibattimento, richiesta di giudizio abbreviato, cui
il pubblico ministero si opponeva;
che, con ordinanza del 29 marzo 1990, il Pretore di Patti -
Sezione distaccata di Naso, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli
artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "in quanto
le norme censurate non dettano i criteri in base ai quali il p.m.
debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione del rito
abbreviato e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza
di tale rifiuto";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato
in relazione ad "identica questione" sollevata dal Pretore di Rieti
con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O.145 del 1990);
Considerato che, non avendo l'imputato formulato entro quindici
giorni dalla notificazione del decreto di citazione richiesta di
giudizio abbreviato, resterebbe comunque preclusa la possibilità di
presentare la richiesta durante la fase degli atti preliminari al
dibattimento (v. artt. 555, primo comma, lettera e, 557 e 560, primo
comma);
che, pertanto, le norme denunciate non potrebbero ricevere
applicazione nel processo a quo, con conseguente manifesta
inammissibilità della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 102 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione
distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte