Ordinanza n. 476/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440
e 442 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Tribunale di Patti
nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n.
372 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Massa nel
procedimento penale a carico di Del Bergiolo Aldo, iscritta al n. 425
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Patti, con ordinanza del 16 febbraio
1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 438, 439 e 440 del codice di
procedura penale, "nelle parti in cui non prevedono che il P.M. in
caso di dissenso deve enunciare le ragioni e nelle parti in cui non
prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso e
possa, quindi, applicare la diminuzione di pena prevista per
l'ipotesi di consenso del P.M.";
e che un'analoga questione ha sollevato il Tribunale di Massa
con ordinanza del 27 aprile 1990, denunciando, in riferimento agli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della
Costituzione, il combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice
di procedura penale, "nella parte in cui attribuisce efficacia
vincolante al mancato consenso del P.M. e non prevede alcun controllo
del giudice su tale potere vincolante";
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Patti è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi "integralmente"
all'atto di intervento depositato con riguardo "ad identica
questione" sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio
1990 (R.O. 145 del 1990);
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate
anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico
ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo
esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di
autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" dello
stesso codice, donde l'impossibilità per gli artt. 438, 439, 440 e
442 di esso di ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus (v.
sentenza n. 183 del 1990; ordinanze nn. 252, 300 e 386 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Patti con ordinanza del 16 febbraio
1990 e dal Tribunale di Massa con ordinanza
del 27 aprile 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte