Corte costituzionale

Ordinanza n. 478/1994

Altra decisione · depositata il 30/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356,

promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale di

sorveglianza di Roma nel procedimento relativo alle istanze proposte

da Manzoni Mario, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che l'affidamento in

prova al servizio sociale non possa essere concesso a coloro che,

avendo ricoperto un ruolo marginale nel fatto criminoso, rientrante

in una delle fattispecie tipicamente indicate dalla medesima

disposizione, abbiano necessariamente prestato una condotta di

collaborazione con la giustizia "oggettivamente irrilevante", in

difetto del riconoscimento di una delle attenuanti previste dagli

artt. 62 n. 6, 114, e 116, secondo comma, cod. pen. ;

che ad avviso del remittente tale norma contrasterebbe con gli

artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla

pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle

personali responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e il

trattamento penitenziario deve, per espresso dettato normativo,

essere improntato ai criteri di proporzionalità ed

individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena;

che sarebbe inoltre violato l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, atteso che l'irretroattività della legge penale

sancita da tale precetto costituzionale si estenderebbe "a tutte le

norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio", e che al momento

dell'entrata in vigore della normativa in questione l'istante vantava

tutti i requisiti di legge perché fosse valutata nel merito la

concedibilità del beneficio richiesto;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che il procedimento a quo concerne l'applicabilità

dell'affidamento in prova al servizio sociale di un condannato alla

pena di anni quattro di reclusione per il delitto previsto dall'art.

75 della legge n. 685 del 1975;

che, secondo quanto dedotto dal giudice a quo, sarebbe stata

accertata l'assenza di collegamenti attuali dell'istante con la

criminalità organizzata, e, tenuto conto del positivo percorso

rieducativo segui'to durante l'espiazione della pena, nonché

dell'entità della pena espiata, non sussisterebbero ostacoli, al di

fuori di quello derivante dalla norma sottoposta a censura, all'esame

del merito della domanda;

che questa Corte, con sentenza n. 357 del 1994, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma,

secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito

dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella

parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del

medesimo comma (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale),

possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata

partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di

condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,

sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in

maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata;

che, tenuto conto sia della accertata rottura dei collegamenti

del condannato con la criminalità organizzata sia della entità

della pena al medesimo inflitta, non è da escludere l'incidenza

della suddetta pronuncia nel procedimento pendente dinanzi al giudice

remittente;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli

atti al medesimo giudice, affinché, alla luce del nuovo quadro

normativo, valuti se la questione da esso sollevata sia tuttora

rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte