Art. 15
Elementi del trattamento
((Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.)) Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva