Corte costituzionale

Ordinanza n. 479/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105 del codice

di procedura penale e dell'art. 2, primo comma, numero 4), della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),

promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1994 dal Tribunale di

Catanzaro nel procedimento penale a carico di Monterosso

Massimiliano, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, impossibilitato a

celebrare il dibattimento nei confronti di un imputato in stato di

custodia cautelare per l'astensione dalle udienze deliberata dagli

avvocati e procuratori del luogo, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 97 e 102 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 105, commi 1 e 4, del codice di procedura penale e delle

corrispondenti previsioni dettate dall'art. 2, numero 4), della

legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, "nella parte in cui hanno

comportato l'abrogazione dell'art. 131 c.p.p.";

che a tal proposito il giudice a quo rileva che l'esercizio

della amministrazione della giustizia viene compromesso dalla

normativa censurata in quanto esposto al rischio di paralisi anche a

tempo indeterminato, senza possibilità di controlli esterni

all'ordine forense, il quale ultimo finisce per godere di un

"inaccettabile privilegio", in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, e con conseguenti riverberi anche sulla effettività

della funzione giurisdizionale;

che la competenza del consiglio dell'ordine forense ad irrogare

sanzioni per il caso di abbandono o rifiuto di difesa costituirebbe

dunque, nell'ipotesi di sciopero dei difensori, una "inaccettabile

situazione di giurisdizione domestica, attuata da iudex in causa

propria", idonea a compromettere anche l'art. 24 della Costituzione,

in quanto risulterebbe frustrato il diritto di difesa dell'imputato

alla celebrazione del giudizio e alla difesa;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale, pur concludendo nel senso della infondatezza, ha

dedotto la inammissibilità della questione sotto un duplice profilo:

da un lato, infatti, il petitum risulterebbe ambiguo, in quanto non

è dato comprendere se venga richiesta una pronuncia additiva o di

mero accoglimento; dall'altro, e sempre che il rimettente abbia

inteso sollecitare una sentenza additiva, la questione sarebbe

inammissibile trattandosi di scelte discrezionali da riservare al

legislatore;

Considerato che, al di là delle pur condivisibili deduzioni

svolte dall'Avvocatura, è assorbente il rilievo che le disposizioni

oggetto di censura non presentano rilevanza alcuna agli effetti del

procedimento che il giudice a quo è chiamato a celebrare,

considerato che la scelta dell'organo cui devolvere la competenza ad

irrogare sanzioni disciplinari per il caso di abbandono o rifiuto di

difesa è aspetto che, in sé e per sé considerato, in nessun modo

interferisce con lo svolgimento dell'attività dibattimentale e con

le relative cause di sospensione;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 105 del codice di procedura

penale e dell'art. 2, primo comma, numero 4), della legge 16 febbraio

1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 della Costituzione, dal

Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte