Ordinanza n. 479/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 105Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 131Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105 del codice
di procedura penale e dell'art. 2, primo comma, numero 4), della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),
promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1994 dal Tribunale di
Catanzaro nel procedimento penale a carico di Monterosso
Massimiliano, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, impossibilitato a
celebrare il dibattimento nei confronti di un imputato in stato di
custodia cautelare per l'astensione dalle udienze deliberata dagli
avvocati e procuratori del luogo, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97 e 102 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 105, commi 1 e 4, del codice di procedura penale e delle
corrispondenti previsioni dettate dall'art. 2, numero 4), della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, "nella parte in cui hanno
comportato l'abrogazione dell'art. 131 c.p.p.";
che a tal proposito il giudice a quo rileva che l'esercizio
della amministrazione della giustizia viene compromesso dalla
normativa censurata in quanto esposto al rischio di paralisi anche a
tempo indeterminato, senza possibilità di controlli esterni
all'ordine forense, il quale ultimo finisce per godere di un
"inaccettabile privilegio", in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, e con conseguenti riverberi anche sulla effettività
della funzione giurisdizionale;
che la competenza del consiglio dell'ordine forense ad irrogare
sanzioni per il caso di abbandono o rifiuto di difesa costituirebbe
dunque, nell'ipotesi di sciopero dei difensori, una "inaccettabile
situazione di giurisdizione domestica, attuata da iudex in causa
propria", idonea a compromettere anche l'art. 24 della Costituzione,
in quanto risulterebbe frustrato il diritto di difesa dell'imputato
alla celebrazione del giudizio e alla difesa;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale, pur concludendo nel senso della infondatezza, ha
dedotto la inammissibilità della questione sotto un duplice profilo:
da un lato, infatti, il petitum risulterebbe ambiguo, in quanto non
è dato comprendere se venga richiesta una pronuncia additiva o di
mero accoglimento; dall'altro, e sempre che il rimettente abbia
inteso sollecitare una sentenza additiva, la questione sarebbe
inammissibile trattandosi di scelte discrezionali da riservare al
legislatore;
Considerato che, al di là delle pur condivisibili deduzioni
svolte dall'Avvocatura, è assorbente il rilievo che le disposizioni
oggetto di censura non presentano rilevanza alcuna agli effetti del
procedimento che il giudice a quo è chiamato a celebrare,
considerato che la scelta dell'organo cui devolvere la competenza ad
irrogare sanzioni disciplinari per il caso di abbandono o rifiuto di
difesa è aspetto che, in sé e per sé considerato, in nessun modo
interferisce con lo svolgimento dell'attività dibattimentale e con
le relative cause di sospensione;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 105 del codice di procedura
penale e dell'art. 2, primo comma, numero 4), della legge 16 febbraio
1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 della Costituzione, dal
Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte