Ordinanza n. 479/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 27/1981
- art. 1legge 425/1984
- art. 2legge 425/1984
usata come parametro
citata
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 106Costituzione
- art. 107Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati),
promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal Tribunale di
Venezia nel procedimento civile Bortoluzzi Andrea ed altri contro il
Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 354 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Bortoluzzi Andrea ed altri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il
17 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il
personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto
1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati) nella parte in cui non comprendono i vice pretori onorari
tra i beneficiari dell'indennità di funzione giudiziaria istituita
per i magistrati ordinari e successivamente estesa a favore dei
magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati
dello Stato;
che il tribunale rimettente premette che alcuni vice pretori
onorari della pretura circondariale di Venezia hanno convenuto
davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro il Ministro di
grazia e giustizia per ottenere l'accertamento del loro diritto a
percepire l'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 e
che il giudice di primo grado ha respinto la domanda;
che il giudice a quo davanti al quale è stata appellata la
sentenza di primo grado, ritiene di non poter adottare una
interpretazione analogica e conforme a Costituzione delle norme in
questione, dal momento che l'indennità di funzione - istituita a
favore dei soli magistrati ordinari, quindi estesa alle altre
magistrature in forza del comune presupposto rappresentato
dall'esercizio di un'attività professionale - è disciplinata in un
contesto normativo incompatibile con un'attività onoraria;
che, secondo il collegio rimettente, una visione unitaria
della funzione giurisdizionale, collegata al principio della
sottoposizione del giudice solo alla legge, non giustificherebbe un
diverso trattamento, riguardo alla indennità giudiziaria, dei
magistrati onorari rispetto a quelli ordinari, amministrativi,
contabili e militari e l'esclusione dei primi determinerebbe
violazione dell'art. 3 Cost;
che ad avviso del rimettente disparità di trattamento vi
sarebbe anche tra i vice pretori onorari e i giudici popolari delle
corti di assise e i componenti privati dei tribunali per i minorenni
i quali godono dell'indennità in questione sia pure in forza di
specifici provvedimenti legislativi;
che, sempre secondo il tribunale di Venezia, nel differente
tipo di attività svolta dalle diverse categorie di giudici onorari
non potrebbe essere individuata la ragione della denunciata
disparità di trattamento, essendo pacifico che i vice pretori
incontrano nello svolgimento dei loro compiti oneri uguali, se
non maggiori, di quelli dei magistrati onorari cui l'indennità è
stata riconosciuta;
che il giudice rimettente ritiene infine che la mancata
previsione di un adeguato trattamento economico a favore dei vice
pretori onorari minerebbe il buon andamento e l'imparzialità della
amministrazione della giustizia, con conseguente violazione
dell'art. 97 Cost;
che si sono costituiti davanti alla Corte alcuni fra gli
attori del giudizio a quo chiedendo che venga accolta la questione
sollevata dal tribunale di Venezia o, in subordine, che la stessa
venga dichiarata non fondata in base ad una interpretazione
adeguatrice delle norme impugnate;
che, secondo le parti private, mettendo a confronto la
posizione dei vice pretori onorari con quella degli altri magistrati
non professionali cui l'indennità giudiziaria è stata riconosciuta,
e segnatamente i giudici popolari delle corti di assise e i
componenti privati dei tribunali minorili, vi sarebbe la violazione
del principio di eguaglianza;
che, sempre secondo gli appellanti nel giudizio a quo
sussisterebbe anche la denunciata violazione dell'art. 97 Cost.,
stante l'esiguità dei compensi previsti per i vice pretori onorari;
che le parti private, in via subordinata, hanno chiesto alla
Corte di accogliere una "lettura alternativa" delle norme impugnate,
con conseguente declaratoria di infondatezza della questione
sollevata dal tribunale di Venezia, ciò che consentirebbe al giudice
a quo di accogliere la domanda riconoscendo agli interessati
l'indennità richiesta;
che le parti private affermano che il vice pretore onorario
è un magistrato ordinario appartenente all'ordine giudiziario e che,
anche alla luce degli artt. 101, 102, 106 e 107 Cost., allo stesso
dovrebbe di conseguenza essere riconosciuta in via interpretativa
l'indennità giudiziaria;
che, infine, ad avviso delle parti private l'indennità in
questione sarebbe del tutto svincolata dalla percezione di uno
stipendio, dal momento che essa è esplicitamente esclusa dalla legge
nei periodi di congedo straordinario, aspettativa per qualsiasi
causa, assenza obbligatoria o facoltativa per gravidanza e puerperio
e sospensione dal servizio per qualsiasi causa;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare
inammissibile o infondata la questione;
che le parti private hanno depositato, in prossimità della
data fissata per la camera di consiglio, una memoria difensiva con la
quale, considerata l'ordinanza di questa Corte n. 272 del 1999 - con
la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una analoga
questione sollevata dal pretore di Siena relativamente alla
esclusione dal beneficio economico dei componenti delle commissioni
tributarie - hanno rilevato come la posizione delle due categorie di
giudici onorari sia intrinsecamente diversa, dovendo quella dei vice
pretori onorari essere raffrontata, ai fini del giudizio di
eguaglianza, con quella degli appartenenti all'ordine giudiziario
ordinario.
Considerato che il tribunale di Venezia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27
(Provvidenze per il personale di magistratura) - che ha istituito a
favore dei magistrati ordinari una speciale indennità non
pensionabile - e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) - che
ha esteso tale indennità a favore dei magistrati del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali
e degli avvocati e procuratori dello Stato - nella parte in cui detta
indennità non è stata riconosciuta anche ai vice pretori onorari,
per violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 97 della
Costituzione;
che, come questa Corte ha più volte affermato - cfr.
ordinanze nn. 379, 515 e 594 del 1989, ordinanza n. 57 del 1990,
ordinanza n. 272 del 1999 - la posizione dei magistrati che svolgono
professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e
quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini
della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in
quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che
essi (come riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano
professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per
cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento
economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui
beneficiano i primi;
che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato
giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle
varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e
in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una
pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il
legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti
economici differenziati;
che, come questa Corte ha già affermato, non rientra nelle
sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e
quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi
prestata (cfr. l'ordinanza n. 377 del 1987);
che dalla situazione denunciata - in particolare dalla
pretesa inadeguatezza del compenso attribuito ai vice pretori onorari
- nessuna lesione può derivare al buon andamento ed
all'imparzialità dell'amministrazione della giustizia;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1
e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati), sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione dal Tribunale di Venezia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte