Ordinanza n. 48/1957
Altra decisione · depositata il 22/03/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 269Codice civile
- art. 278Codice civile
- art. 250r.d. 1852/1938
- art. 23legge 87/1953
- art. 276legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunziato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 252 del
Codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, promosso con
la ordinanza 15 maggio 1956 del Tribunale di Voghera emessa nel
procedimento civile tra Bergomi Ornella e Francesi Ielma ved. Tartara,
Tartara Marisa e Giuseppina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 297 del Reg.
ord. 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Mario Vittorio Pelizza per Ornella Bergomi e il
sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Catalano per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
Con ricorso 22-29 agosto 1955 la sig. na Ornella Bergomi chiedeva
al Tribunale di Voghera di essere autorizzata a promuovere l'azione
prevista dall'art. 269 Cod. civ., per far dichiarare che essa era
figlia naturale del defunto Tartara Alessandro.
Dichiarata ammissibile l'azione, la Bergomi conveniva in giudizio
davanti allo stesso Tribunale, con citazione 29 settembre-1 ottobre
1955, la vedova, la figlia legittima e la sorella del Tartara, le quali
tutte rimanevano contumaci.
Nell'atto di citazione la Bergomi esponeva che, essendosi sciolto
il matrimonio del Tartara in conseguenza della morte di lui, non poteva
sussistere più ostacolo alle indagini sulla paternità naturale, in
base al disposto del secondo comma dell'art. 250 del libro primo del
Codice civile (testo separato approvato con R.D. 12 dicembre 1938, n.
1852, e in vigore dal 1 luglio 1939). In quanto alle modificazioni
apportate alla disposizione nel testo approvato con R.D. 16 marzo 1942,
n. 262, per la riunione e il coordinamento dei libri del Codice civile,
esse dovevano considerarsi costituzionalmente illegittime.
Il Giudice istruttore, ritenuto che la questione di illegittimità
costituzionale sollevata dalla attrice fosse tale, che la sua decisione
poteva definire il giudizio, rimetteva la causa al Collegio. E il
Tribunale di Voghera, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,
pronunciava la ordinanza in data 15 maggio 1956, con la quale
sospendeva il giudizio principale e rimetteva alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
L'ordinanza venne ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed alle parti, e comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
(deduzioni 9 agosto 1956 e 15 gennaio 1957), in via pregiudiziale,
l'esistenza di un difetto di presupposto del giudizio di legittimità
costituzionale, tale da determinare la nullità del giudizio.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il Tribunale di Voghera non ha
mai precisato quali fossero le norme della Costituzione che si assumono
violate, né ha prospettato con esattezza quale fosse la questione
costituzionale sottoposta alla Corte, di guisa che vi è assoluta
incertezza circa i termini della questione medesima.
Sostiene inoltre l'Avvocatura dello Stato che il giudizio è
inammissibile, perché non sussiste il presupposto che la causa
principale non potesse essere definita indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale (art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87), in quanto l'art. 278, ultimo comma,
del Codice civile (conforme al corrispondente art. 276, ultimo comma,
del libro 1 pubblicato nel 1938) dichiara inammissibili le indagini
sulla paternità e la maternità anche nei casi in cui per il terzo
comma dell'art. 252 (o del 250 del 1 libro) sarebbe ammissibile il
riconoscimento.
Nel merito si sostiene che, anche se si potesse prospettare
l'ipotesi di una inosservanza dei limiti della legge di delega nel
coordinamento dei diversi libri del Codice civile, il problema
conseguente non potrebbe configurarsi come "questione costituzionale";
ma che, comunque, tali limiti non furono sorpassati, anzi l'art. 252
del testo unificato contiene le stesse sostanziali disposizioni
dell'art. 250 del 1 libro pubblicato nel 1938, semplicemente con una
formulazione più chiara.
La difesa dell'attrice Bergomi, al contrario, premesso che la
fattispecie deve considerarsi disciplinata dalle disposizioni dell'art.
250 del 1 libro separato e non da quelle dell'art. 252 del testo
unificato, sostiene che queste ultime contengono una profonda
menomazione, non consentita al potere esecutivo, delegato a procedere
ad un semplice coordinamento. Conseguentemente, si sarebbe verificato
un eccesso di potere in sede di coordinamento e le modificazioni
introdotte sarebbero illegittime e quindi anticostituzionali.
Nelle memorie illustrative l'Avvocatura generale e la difesa
dell'attrice hanno ribadito le proprie argomentazioni, discutendo
particolarmente le questioni concernenti l'estensione della competenza
della Corte costituzionale nei riguardi sia della legittimità
costituzionale di leggi anteriori alla Costituzione della Repubblica,
sia della rispondenza di una legge delegata alla legge di delegazione,
sia dell'accertamento della validità delle ordinanze, con la quale
l'autorità giudiziaria ha proposto la questione di legittimità
costituzionale.
Riguardo a quest'ultimo punto l'attrice afferma che non si può -
in questa sede - scendere all'esame del tema della proponibilità o
meno - alla stregua degli artt. 269 e 278 Cod. civ. - dell'azione di
dichiarazione di paternità naturale da essa proposta, perché è il
solo giudice di merito che deve procedere a codesta indagine,
accertando se le varie circostanze di fatto poste nel giudizio di
merito a fondamento dell'azione dichiarativa di paternità rientrino o
meno entro la sfera di applicazione della norma denunciata come
costituzionalmente illegittima.
L'Avvocatura dello Stato, invece, vedendo nella disposizione
dell'art. 278 Cod. civ. un insuperabile ostacolo alla proposizione
dell'azione, completamente sfuggito al Tribunale di Voghera, ribatte
che il giudizio instaurato dalla Bergomi poteva e doveva essere
definito subito mediante dichiarazione di inammissibilità dell'azione
di essa proposta; e che da ciò deriva anche la inammissibilità del
giudizio instaurato davanti alla Corte. Con che si ripropone anche in
questa causa il quesito d'ordine generale, se la proposizione di una
questione di legittimità costituzionale, con conseguente sospensione
del giudizio principale, attenga al merito della causa, come questione
preliminare, e presupponga risolte le questioni pregiudiziali sui
presupposti processuali soggettivi ed oggettivi e sulle condizioni
dell'azione.
I patroni hanno illustrato alla pubblica udienza le argomentazioni
esposte.
Considerato in diritto:
La difesa dell'attrice Bergomi ha insistito, anche nel corso della
discussione orale, nella tesi che la eccezione di inammissibilità
proposta dall'Avvocatura generale dello Stato non potrebbe essere
accolta, perché compete esclusivamente al giudice di merito, al quale
in ogni caso deve essere rimessa la causa, valutare se la disposizione
dell' art. 278 del Codice civile rendesse inammissibili le indagini
sulla paternità nella specie, data la circostanza pacifica della
esistenza di figli legittimi.
Di questa competenza del giudice di merito non è possibile
dubitare; il dubbio verte invece sul punto, se il giudice stesso
potesse riservare il giudizio sulla questione ad un momento successivo
alla definizione della controversia di legittimità costituzionale,
ovvero dovesse risolverla prima, e cioè al momento della proposizione
di tale controversia, posto che l'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'autorità giurisdizionale provvede
alla sospensione del giudizio in corso ed alla trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale qualora il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale.
Il Tribunale di Voghera ha pronunciato una elaborata ordinanza,
nella quale sono ampiamente riferiti i termini della questione di
legittimità costituzionale, anche con il sussidio di citazioni
dottrinali; ma non si è proposto il quesito preliminare di cui si è
detto sopra ed ha fatto una semplice menzione dell'art. 278 Cod. civ.,
del quale ha evidentemente tenuto presente il contenuto del solo primo
comma, e non quello del secondo, di particolare importanza nella
specie in riferimento al terzo comma dell'art. 252, che nell'ordinanza
non è neppure menzionato.
Di conseguenza, si deve riconoscere che l'esame della rilevanza
della soluzione della questione di legittimità costituzionale ai fini
del giudizio principale e la dimostrazione che questo non poteva essere
definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione non sono
esaurienti. È noto, ma non è forse superfluo ricordarlo, che nel
sistema adottato dalla Costituzione e dalle leggi successive il
controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale può essere
esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la
cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela
giurisdizionale senza di che mancherebbe la causa giuridica valida e
del processo principale e del processo costituzionale. E, se
l'accertamento del presupposto è demandato alla competenza del giudice
della controversia principale, la Corte costituzionale non può non
esaminare preliminarmente se tale accertamento è stato esaurientemente
compiuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Voghera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte