In questa sezione due punti sono stati oggetto di rilievi: la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento in caso di morte del marito (art. 246) e la disciplina dell'azione di contestazione della legittimità (art. 248). Sul primo punto è stato ritenuto troppo lato il criterio del progetto definitivo che ammetteva la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento anche in favore dei parenti chiamati all'eredità e si è proposto di consentirla soltanto in favore dei discendenti e degli ascendenti, a cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale. Riesaminata la questione, si è riconosciuto più opportuno il criterio restrittivo. L'azione di disconoscimento ha carattere personalissimo e, come tale, potrebbe anche dichiararsi intrasmissibile. La trasmissibilità dell'azione può essere giustificata dalla necessità di provvedere alla tutela degli interessi morali della famiglia. È stata perciò modificata la disposizione del progetto, ammettendosi ad esercitare l'azione soltanto i discendenti e gli ascendenti, che, come, strettissimi congiunti del marito, devono essere considerati i naturali rappresentanti degli interessi familiari. Ma non si è creduto di subordinare la legittimazione ad agire alla prova di un pregiudizio patrimoniale o morale, poichè un pregiudizio morale, giuridicamente apprezzabile, è insito nella stessa qualità di discendente o ascendente del marito. Sull'altro punto, riflettente l'azione di contestazione di legittimità, si era suggerito di specificare che la stessa si riferisce all'ipotesi del figlio nato oltre il termine di trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. Non è stata accolta la proposta, perchè l'azione di contestazione di legittimità ha una portata più ampia e riflette non solo la ipotesi del figlio nato oltre quel termine, ma anche quelle della supposizione di parto, della sostituzione del neonato e della nullità del matrimonio. Nondimeno tale rilievo ha tratto a considerare che l'art. 255 del progetto definitivo era formulato in maniera poco chiara. Nella redazione dell'art. 248, che tratta dell'azione di contestazione di legittimità, si è avuto perciò cura di enunciare esplicitamente le varie ipotesi, alle quali la norma si riferisce. È chiaro che anche nel caso della nullità del matrimonio, posta come fondamento dell'azione di contestazione della legittimità, restano ferme le norme stabilite circa i soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio e i termini per la proponibilità dell'impugnazione. A proposito di questa stessa disposizione, è stato manifestato qualche dubbio circa la esattezza della formula del secondo comma dell'articolo, che dichiara l'azione imprescrittibile, perchè non si sarebbe nell'ambito dell'istituto della prescrizione, bensì in quello della decadenza, per modo che dovrebbesi stabilire che la impugnazione può essere proposta in ogni tempo. Non è sembrato che si possa invocare contro l'esercizio dell'azione l'istituto della decadenza, perchè, per regola generale, qualsiasi termine di decadenza deve essere espressamente stabilito dalla legge. Il dubbio può nascere, invece, in relazione all'istituto della prescrizione, in vista appunto del principio che tutte le azioni sono prescrittibili onde, per affermare il concetto che l'azione di contestazione della legittimità può essere esercitata in ogni tempo, conviene, dal punto di vista pratico, far riferimento alla prescrizione e dichiarare senz'altro che tale azione è imprescrittibile. Il medesimo criterio è stato seguito in relazione agli articoli 249 e 263. DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE. Della filiazione illegittima.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 139
Del riconoscimento dei figli naturali. Nell'esaminare il tormentato problema del riconoscimento della prole adulterina, come era regolalo nel progetto, la Commissione delle Assemblee legislative aveva proposto di permettere il riconoscimento al genitore coniugato al tempo del concepimento anche se vi fossero, per effetto del matrimonio sciolto, figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, purchè avessero raggiunto la maggiore età e dessero il loro assenso per atto scritto in forma autentica. Pur accogliendosi questo criterio, è sembrato inopportuno far dipendere il riconoscimento esclusivamente dall'assenso, dei figli legittimi. Si è creduto invece preferibile stabilire che nell'ipotesi in cui, in conseguenza del matrimonio sciolto, esistano figli legittimi o legittimati, o loro discendenti legittimi il riconoscimento da parte del genitore, al tempo del concepimento unito in matrimonio, può produrre i suoi effetti solo in quanto sia ammesso con decreto reale previo parere del consiglio di Stato. Non è da temere che la soluzione adottata possa ferire il prestigio della famiglia legittima. Ed invero la rigorosa ed obbiettiva valutazione che, nei singoli casi, sarà fatta dall'autorità governativa in seguito ad accurata istruttoria, l'illuminato parere del consiglio di Stato, le condizioni espressamente stabilite per l'ammissione del riconoscimento e cioè che i figli legittimi o legittimati abbiano raggiunto la maggiore età e siano sentiti, costituiscono un complesso di garanzie, le quali danno sicuro affidamento che l'innovazione, pur potendo in taluni casi, degni di particolare considerazione, alleviare la sorte della prole adulterina, non varrà a scuotere il fondamento della famiglia legittima. Nel nuovo testo (art. 252) non si fa più menzione, oltre che del matrimonio sciolto, anche di quello annullato, poichè la pronunzia di annullamento, per la sua efficacia retroattiva, fa venir meno l'adulterinità, salve, beninteso, le norme particolari sul matrimonio putativo. Inoltre si è voluto chiarire un dubbio, al quale aveva dato luogo il testo precedente, che, ammettendo il riconoscimento del figlio adulterino quando il matrimonio fosse sciolto, aveva fatto ritenere a taluno che la legge prendesse in considerazione anche lo scioglimento del matrimonio per morte dello stesso coniuge, dal quale proviene il riconoscimento. La modificazione apportata al testo legislativo ha pertanto il solo scopo di spiegare che non la morte del coniuge che riconosce, ma quella dell'altro coniuge elimina l'ostacolo al riconoscimento. Affermata la necessità dell'intervento dell'autorità governativa si stabilisce, dato carattere essenziale di questo intervento, che la dichiarazione di riconoscimento produce effetto dalla data del decreto reale che lo ammette, salvo che il genitore muoia dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, nel qual caso gli effetti di questo risalgono alla data della morte del genitore. La facoltà di chiedere l'emanazione del provvedimento spetta soltanto al genitore, ma, per ovvie ragioni, essa e anche attribuita al figlio limitatamente all'ipotesi che il riconoscimento sia contenuto in un testamento, purchè l'istanza sia presentata non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento stesso. È ovvio che anche in tal caso gli effetti del decreto reale retroagiscono alla data della morte del genitore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 140
In relazione alla modificazione apportata all'articolo 252, anche nel capoverso dell'art. 256, a proposito del riconoscimento del figlio adulterino mediante testamento, è stato precisato che ai fini della validità del riconoscimento lo scioglimento del matrimonio deve essere già avvenuto al tempo in cui è fatto il testamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 141