Ordinanza n. 48/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma
primo, punto A, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3
marzo 1981 dal Pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra
Clori Danilo e l'INAIL, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1981
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 26
agosto 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza del Pretore di Macerata indicata in
epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27
dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della
corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado
minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come
previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.
Considerato che la medesima questione è stata già decisa da
questa Corte, successivamente all'emanazione della ordinanza di
rimessione con sentenza n. 64 del 2 aprile 1981, depositata in
cancelleria il 15 aprile successivo, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780)
nella parte impugnata, e con le ordinanze nn. 124 e 157,
rispettivamente del 23 giugno e del 15 luglio 1981, che hanno
conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione
stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) -
già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,
con sentenza n. 64 del 1981 sollevata dal Pretore di Macerata con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte