Ordinanza n. 48/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Indennità premio di
fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli enti locali), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dal TAR per il Veneto sul
ricorso proposto da Fernandes Lionel contro USL n. 28 di Legnago,
iscritta al n. 922 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1983 dal pretore di Bologna, nel
procedimento civile vertente tra Cecchi Marina Antonietta contro
INADEL, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 3 giugno 1982 pronunciata su ricorso del
dott. Fernandes Lionel contro la USL n. 28 di Legnago, il TAR dei
Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della l. 8
marzo 1968 n. 152 nella parte in cui stabilisce che i lavoratori
dipendenti degli Enti locali iscritti all'INADEL conseguono nel caso di
dimissioni il diritto all'indennità premio di fine servizio con almeno
25 anni di servizio e almeno due anni di iscrizione;
che con ordinanza 5 gennaio 1983, pronunciata nel procedimento
civile promosso da Cecchi Marina Antonietta contro l'INADEL, il Pretore
di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
citata norma, in riferimento al solo art. 3 Cost.;
considerato che questioni identiche a quelle sopra ricordate sono
già state prese in esame dalla Corte e dichiarate prima non fondate
con sentenza n. 46/83 e, poi, manifestamente infondate con ordinanza n.
294/83;
che in questa sede non vengono addotti motivi che possano indurre a
modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi iscritti ai nn. 922/82 e 127/83, dichiara la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, delle legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte