Ordinanza n. 48/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 425/1984
- art. 8legge 425/1984
usata come parametro
citata
- art. 2legge 1308/1961
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, e 8 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative
al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per
il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Zumin Eugenio contro
il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 596 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
magistrato ordinario in pensione, aveva richiesto l'attribuzione
delle maggiorazioni periodiche di stipendio previste per i magistrati
della Corte dei conti dagli artt. 2, lettera d), della legge 16
dicembre 1961, n. 1308, e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha sollevato, in relazione
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto
1984, n. 425;
che il giudice a quo osserva come la prima delle norme impugnate
abbia sancito - operando in via interpretativa - la spettanza degli
aumenti periodici de quibus ai soli magistrati della Corte dei conti,
mentre l'art. 8 ha previsto, con efficacia retroattiva, il recupero
delle somme già ottenute in via giudiziale ed amministrativa, onde,
in conseguenza di tale disciplina, sarebbe risultata codificata una
situazione di disparità di retribuzioni pur in corrispondenza di
funzioni tra le varie categorie di magistrati;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 1047 del 22 novembre
1988, sulla base della ratio sottesa alla sentenza n. 413 del 24
marzo 1988, in cui questa Corte ha rilevato come l'impugnato art. 1,
oltre all'eliminazione delle incertezze interpretative, sia volto a
costituire "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio
della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le
categorie dei magistrati" (cfr. altresì ord. n. 1083 del 24 novembre
1988);
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto
1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte