Ordinanza n. 48/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-sexieslegge 74/1987
- art. 21legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 570Codice penale
- art. 5legge 74/1987
- art. 6legge 74/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, promosso con ordinanza emessa l'8
marzo 1989 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di
Vinci Francesco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Vinci
Francesco, imputato di "essersi sottratto all'obbligo di
corresponsione dell'assegno stabilito dal Tribunale di Genova con
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 25
marzo 1982 per il mantenimento della figlia Cinzia", il Pretore di
Genova, con ordinanza dell'8 marzo 1989, ha sollevato questioni di
legittimità dell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n.
898, nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.
74;
che, in particolare, per il giudice a quo, la norma denunciata,
assoggettando alle pene previste dall'art. 570 del codice penale il
coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto
a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge 1° dicembre 1970, n.
898, quale modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74,
contrasterebbe:
a) con l'art. 3 della Costituzione, perché, pur essendo la
"situazione del coniuge divorziato a cui carico sia stato posto
l'obbligo di corrispondere l'assegno" all'altro coniuge
"sostanzialmente uguale a quella del coniuge separato cui incomba
l'obbligo di mantenimento", il regime penale risulterebbe
irrazionalmente squilibrato a favore del secondo, punibile solo
quando abbia fatto mancare al coniuge separato i mezzi di sussistenza
e non anche quando - come, invece, avviene per il coniuge divorziato
- si sia limitato a non adempiere l'obbligo stabilito dal giudice
civile;
b) con l'art. 3 della Costituzione, perché, mentre il reato
previsto dall'art. 570 del codice penale in danno del coniuge
separato è perseguibile solo a querela di parte, il reato previsto
dall'art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 sarebbe
irrazionalmente perseguibile d'ufficio;
c) con l'art. 3 della Costituzione, perché la norma denunciata
punisce con le stesse sanzioni comminate dall'art. 570 del codice
penale il genitore "che non adempia l'obbligo della corresponsione
dell'assegno" previsto dall'art. 6 della legge n. 898 del 1970, un
assegno "che essendo assistenziale e non alimentare può essere
superiore a quanto necessario per l'assicurazione dei mezzi di
sussistenza";
d) con l'art. 3 della Costituzione, perché la norma denunciata
sarebbe irrazionalmente discriminatoria nei confronti del figlio
maggiorenne di genitori separati "o addirittura di genitori ancora
regolarmente coniugati", che non abbia ancora raggiunto
l'indipendenza economica, rispetto al figlio maggiorenne di genitori
divorziati, il quale si trovi in identica condizione; e ciò in
quanto - mentre l'art. 6 della legge n. 898 del 1970 "consente al
giudice civile di stabilire un assegno in favore del figlio
maggiorenne che non ha ancora una indipendenza economica", assegno
tutelato penalmente dall'art. 12 sexies della stessa legge n. 898 del
1970, "in caso di violazione di tale obbligo" - un'analoga tutela è
negata al figlio maggiorenne di genitori separati, dato che la
"tutela penale dell'art. 570 c.p." è "limitata ai figli minori";
e) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione ("in
relazione all'art. 1 codice penale"), per l'indeterminatezza del
precetto, che non permetterebbe di individuare la "condotta
penalmente rilevante in tutti i suoi elementi strutturali" e, più in
particolare, "se l'art. 12 sexies debba applicarsi solo al coniuge
che si rende inadempiente dopo l'entrata in vigore della legge 74/87
ad un assegno stabilito a favore dell'ex coniuge dopo l'entrata in
vigore della legge o anche al coniuge che sotto il vigore della nuova
legge si renda inadempiente ad un assegno stabilito dal giudice
civile prima dell'entrata in vigore della L. 74/87";
f) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perché,
"ove si accedesse all'interpretazione" in base alla quale "è
comunque sanzionato dall'art. 12 sexies stesso l'inadempimento della
corresponsione dell'assegno di divorzio, anche se stabilito sotto il
vigore della precedente disciplina anteriore alla legge 74/87, ne
deriverebbe una violazione del principio costituzionale
dell'irretroattività della legge penale";
g) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perché
non sarebbe chiaro se il richiamo all'applicazione delle pene
previste dall'art. 570 del codice penale abbia riferimento alle pene
alternativamente previste dal primo comma ovvero alle pene
congiuntamente previste dal secondo comma;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente
infondate o inammissibili;
Considerato che, essendo stato nella specie contestato l'addebito
"di essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno
stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio...per il mantenimento della figlia
minore", le questioni a, b, d, e, f e g risultano del tutto prive di
rilevanza nel processo a quo;
che l'unica questione rilevante, cioè quella concernente
l'ingiustificata identità di trattamento fra genitore divorziato e
genitore non divorziato, entrambi assoggettati alle sanzioni previste
dall'art. 570 del codice penale, è stata già dichiarata non fondata
con sentenza n. 479 del 1989 e che nell'ordinanza di rimessione non
vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati
dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n.
898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto
dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Genova con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte