Ordinanza n. 48/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 440, primo
comma e 441, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 28 maggio 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Isernia nel procedimento penale a
carico di Maslouhi Allal, iscritta al n. 499 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia dubita della
legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma e 441, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono
che il giudizio abbreviato si svolga in base alle sole indagini
preliminari del pubblico ministero e precludono la valutazione delle
allegazioni difensive, inibendo l'integrazione probatoria di cui
all'art. 422 dello stesso codice;
che ad avviso del giudice a quo le suddette norme
contrasterebberocon gli artt. 3, 24, 27 e 101 della Costituzione,
perché l'alternativa in cui l'imputato è posto tra il beneficiare
della riduzione di un terzo della pena e pervenire ad una più
puntuale ricostruzione del fatto violerebbe i principi di parità tra
accusa e difesa, di personalità della responsabilità penale
(addebitata non per il fatto "proprio" ma per quello prospettato dal
pubblico ministero) e di soggezione del giudice soltanto alla legge,
dato che questi sarebbe vincolato ad una ricostruzione unilaterale
del fatto;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
Considerato che nel giudizio principale è contestato all'imputato
un delitto (omicidio volontario aggravato: artt. 575, 577, primo
comma, n. 4 e 61, n. 1, cod. pen.) per il quale è prevista la pena
dell'ergastolo;
che per effetto della sentenza n. 176 del 1991, dichiarativa
dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma,
ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudizio abbreviato è
inapplicabile ai processi concernenti delitti punibili con
l'ergastolo;
che la censura proposta presuppone che il giudizio abbreviato
possa essere introdotto, dato che prospetta un'integrazione
probatoria da svolgersi all'interno di esso;
che, essendo tale giudizio precluso, la questione si appalesa
irrilevante nel processo principale e va, di conseguenza, dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma, e 441,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consentono nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria di cui
all'art. 422 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt.
3, 24, 27 e 101 della Costituzione dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Isernia con ordinanza del 28
maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte