Ordinanza n. 48/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 321 del
codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15
aprile 1997 dal tribunale di Torino sul ricorso proposto dal pubblico
ministero nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari di
Torino ed altra, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sul
reclamo proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 2674-bis
del codice civile, avverso la trascrizione con riserva di un
provvedimento di sequestro preventivo eseguita dal Conservatore dei
registri immobiliari, con ordinanza in data 15 aprile 1997 ha
sollevato, in riferimento all'art. 97, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
321 del codice di procedura penale e 104 delle disposizioni di
attuazione di detto codice, nella parte in cui non prevedono la
trascrivibilità del sequestro preventivo, in quanto non sarebbe
conforme al principio del buon andamento della amministrazione della
giustizia la previsione di un istituto volto, in via cautelare, ad
impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati, e
tuttavia destinato a rimanere privo di efficacia;
che il remittente, dopo avere premesso che nel nostro ordinamento
la tassatività delle ipotesi di trascrizione è principio oramai
consolidato e che - contrariamente a quanto previsto per il sequestro
conservativo penale dall'art. 317, comma 3, cod. proc. pen. - non
esiste alcuna disposizione espressa che consenta la trascrizione del
sequestro penale preventivo, osserva che la trascrizione di tale
provvedimento non potrebbe essere ordinata neppure in applicazione
degli artt. 2643 e 2645 del codice civile, poiché esso non rientra
tra gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto
di proprietà o altri diritti reali;
che, ad avviso del giudice a quo, la trascrivibilità non può
neanche ricavarsi dall'art. 323, comma 4, cod. proc. pen. ("La
restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a
garanzia dei crediti indicati nell'art. 316"), poiché per la
conversione del sequestro preventivo in conservativo è prevista
l'emissione da parte del giudice di un nuovo provvedimento, valutati
i presupposti di cui all'art. 316 cod. proc. pen;
che la non trascrivibilità precluderebbe al sequestro preventivo
il raggiungimento dello scopo per il quale è previsto dalla legge
(evitare che la disponibilità di una cosa pertinente al reato
aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli la commissione
di altri reati), poiché la semplice esecuzione nelle forme previste
per il sequestro probatorio (art. 104 disp. att.) non inciderebbe
sulla libera disponibilità del bene, che, pur sequestrato, potrebbe
essere ceduto a terzi di buona fede;
che, pertanto, gli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att.,
che regolano l'istituto, sarebbero costituzionalmente illegittimi per
contrasto con l'art. 97 della Costituzione;
Considerato che è denunciata unicamente la violazione dell'art.
97, primo comma, della Costituzione, sul presupposto che sarebbe
contrario al criterio di buon andamento della amministrazione della
giustizia prevedere l'istituto del sequestro preventivo,
finalizzato, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o
la commissione di ulteriori reati, e non consentire, con la
trascrivibilità, che la misura possa realmente dispiegare la sua
efficacia;
che questa Corte ha costantemente affermato che il principio del
buon andamento, alla cui realizzazione la disciplina
dell'organizzazione dei pubblici uffici è vincolata, si riferisce
anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente
per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda
l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i
diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (cfr., da
ultimo, sentenze nn. 385 e 122 del 1997; ordinanze nn. 189, 168, 103
e 7 del 1997);
che la trascrivibilità dei provvedimenti di sequestro attiene
indubbiamente al regime giuridico di atti che sono espressione della
funzione giurisdizionale;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 321 del codice di procedura penale e 104
delle disposizioni di attuazione di detto codice, sollevata, in
riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte