Ordinanza n. 480/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e
452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Verona nel
procedimento penale a carico di Gazzani Maria Rosa, iscritta al n.
411 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che Gazzani Maria Rosa, dopo la notificazione del decreto
di citazione per il giudizio immediato davanti al Tribunale di
Verona, in base all'art. 453, primo comma, del codice di procedura
penale, proponeva tempestivamente richiesta di abbreviazione del rito
ai sensi dell'art. 458 dello stesso codice, richiesta in ordine alla
quale il pubblico ministero esprimeva un dissenso non motivato,
conseguentemente determinando il giudice per le indagini preliminari
a dichiararla "inammissibile" per l'"inesistenza del "presupposto"
del rito costituito dal consenso del P.M.";
e che all'udienza davanti al Tribunale competente per il
dibattimento l'imputata avanzava nuovamente richiesta di giudizio
abbreviato, alla quale, questa volta, il pubblico ministero aderiva;
che, con ordinanza del 27 aprile 1990, il Tribunale di Verona -
premesso che gli artt. 453 e seguenti, in relazione agli artt. 438 e
seguenti del codice di procedura penale, non autorizzano
l'instaurazione del rito abbreviato quando il processo sia ormai
pervenuto all'udienza per il dibattimento e che, quindi, la richiesta
avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non essendo dato al
giudice del dibattimento instaurato con rito immediato, pure dopo le
sentenze costituzionali n. 66 del 1990 e n. 183 del 1990, di
"sindacare il dissenso a suo tempo espresso dal P.M." - ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione,
questioni di legittimità degli artt. 438, primo comma, 440, primo
comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo
comma, e 533 del codice di procedura penale, nella parte in cui "non
prevedono che il P.M., quando non consente alla richiesta di giudizio
abbreviato formulata dall'imputato ex art. 458 C.P.P., debba
enunciare le ragioni del suo dissenso" e nella parte in cui "non
prevedono che il giudice in sede preliminare (art. 491, c.1 C.P.P.)
possa sindacare il motivato dissenso del P.M. nonché la decisione
del G.I.P. che non ammetta il giudizio abbreviato e, in sede di
deliberazione della sentenza (artt. 533 C.P.P.), possa sindacare il
dissenso del P.M. e la mancata ammissione del giudizio abbreviato
applicando conseguentemente la riduzione della pena nella misura
prevista, in caso di condanna, dall'art. 442 c. 2 C.P.P.";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare la
mancata previsione della possibilità per il giudice di sindacare il
dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio
abbreviato formulata dall'imputato, indica più giudici che
potrebbero essere chiamati ad esercitare tale sindacato e più
momenti nel corso dei quali il sindacato stesso potrebbe essere
esercitato, facendo riferimento, in via doppiamente alternativa, al
"G.I.P. e/o giudice dibattimentale, eventualmente all'esito del
dibattimento";
e che tali indicazioni, oltre a non consentire l'individuazione
del petitum effettivamente perseguito, si rivelano anche parzialmente
smentite dalle vicende del processo a quo nel corso del quale il
pubblico ministero dell'udienza dibattimentale risulta essersi
espresso favorevolmente quanto alla richiesta di abbreviazione del
rito reiterata dall'imputato all'udienza dibattimentale;
che, quindi, le questioni, cosi come proposte, devono dirsi
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 febbraio 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo
comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo
comma, e 533 del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Verona con ordinanza del 27 aprile 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte