Ordinanza n. 480/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 338/1989
- art. 2legge 338/1989
- art. 20legge 389/1989
usata come parametro
citata
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 5Codice civile
- art. 20d.l. 30/1974
- art. 11legge 160/1975
- art. 2legge 160/1975
- art. 25legge 160/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo
comma, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
1989, n. 389, promosso con l'ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal
Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.a.s.
Assicurazioni Bondon e l'INPS, iscritta al n. 327 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della s.a.s. Assicurazioni Bondon e
dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso dalla
s.a.s. Assicurazioni Bondon contro l'INPS per far accertare il
proprio diritto a pagare i contributi alla Cassa unica per gli
assegni familiari (CUAF) nella misura ridotta di cui all'art. 20,
primo comma, n. 1, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella
legge 16 aprile 1974, n. 114 (modificato dalle leggi 3 giugno 1975,
n. 160, artt. 11 e 21 dicembre 1978, n. 845, art. 25), con
conseguente condanna del convenuto a restituire le somme versate in
eccedenza dal giugno 1982 a tutto il 1987, il Pretore di Torino, con
ordinanza del 10 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, sedicesimo comma (recte "quindicesimo", stante la
soppressione del nono comma operata in sede di conversione) del d.l.
9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n.
389, secondo il quale "le disposizioni di cui al n. 1) del primo
comma dell'art. 20 del d.l. n. 30 del 1974 devono essere intese nel
senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli
elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla
legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e
integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione";
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione
denunciata, essendo intervenuta in una materia in cui si era formato
un "diritto vivente" univoco nel riconoscere il detto beneficio anche
agli agenti di assicurazione, non può definirsi di interpretazione
autentica, ma ha natura di norma innovativa dotata di retroattività,
onde sotto questo profilo, in quanto incide su obblighi contributivi
già scaduti, essa appare viziata di illegittimità costituzionale
per contrasto col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione;
che, nel giudizio davanti alla Corte, si è costituita la
ricorrente condividendo e integrando con altri argomenti la
prospettazione del giudice a quo, della quale sottolinea la
diversità rispetto alla questione decisa da questa Corte con la
sent. n. 586 del 1990, e concludendo per una dichiarazione di
fondatezza. In particolare la parte privata ritiene improprio il
termine "beneficio" usato dalla norma in esame, atteso che già
precedentemente alla riforma del 1974 i lavoratori autonomi erano
assoggettati al pagamento di contributi CUAF distinti da quelli
dovuti dagli altri datori di lavoro non agricoli;
che l'INPS si è costituito fuori termine;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata, posto che la disposizione impugnata non ha
creato un nuovo obbligo contributivo, ma si è limitata a ristabilire
l'esatta portata della norma preesistente.
Considerato che la natura di norma interpretativa, per sé
comportante l'efficacia retroattiva, dell'art. 2, sedicesimo comma,
del d.l. n. 338 del 1989 è già stata riconosciuta da questa Corte
nella sentenza n. 586 del 1990, che ha ritenuto giustificati
l'inquadramento comune degli agenti di commercio e degli agenti di
assicurazione ai fini della previdenza sociale in loro favore e, al
contrario, la separazione dei secondi dai primi ai fini
dell'ammissione alla contribuzione agevolata alla CUAF in favore dei
loro dipendenti. Poiché l'art. 20, primo comma, n. 1 del d.l. n. 30
del 1974, per l'ambiguità della sua formulazione, aveva dato luogo,
col passare del tempo, al formarsi di una interpretazione estensiva
contraria alla sua ratio, il legislatore del 1989 è intervenuto per
disconoscere il fondamento di tale applicazione estensiva precisando
che nella disposizione del 1974 la locuzione "datori di lavoro
commercianti" va intesa, per quanto attiene agli ausiliari (autonomi)
del commercio, nel senso stretto e proprio di cui all'art. 2195, nn.
2 e 5, cod.civ., escludente gli agenti di assicurazione;
che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione il carattere
di norma di interpretazione autentica dell'art. 2, sedicesimo comma,
del d.l. n. 338 del 1989 "è ormai ius receptum" (sentenze nn. 9899
del 1990, 383 e 3702 del 1992), così che su questo punto la citata
sentenza della Corte costituzionale n. 586 del 1990 è stata
considerata una "presa d'atto del diritto vivente" (Cass. n. 383 del
1992 cit.);
che l'argomento contrario addotto dal giudice a quo si fonda su
una nozione riduttiva, generalmente abbandonata, dell'istituto
dell'interpretazione autentica. Dire che "va riconosciuto carattere
interpretativo soltanto a una legge che, fermo il tenore testuale
della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero
privilegia una tra le tante interpretazioni possibili" (sentenze nn.
155 del 1990, 246 del 1992, ord. n. 205 del 1991), non implica che
questo tipo di intervento legislativo sia ammissibile soltanto in una
situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di conflitto
di interpretazioni. È necessario e sufficiente che la scelta
ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le
possibili varianti di senso (scil. compatibili col tenore letterale)
del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che
ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore: entro
questo limite (indubbiamente rispettato nella specie, come dimostra
la sent. n. 1266 del 1984 della Corte di cassazione, la cui
interpretazione rigorosamente letterale, disattesa dalla
giurisprudenza successiva, è stata imperativamente ripristinata
dalla norma in esame), e sempre che non risulti l'intenzione di
incidere direttamente su concrete fattispecie sub iudice (il che
nella specie è implicitamente escluso dall'ordinanza di rimessione,
la quale non richiama gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione),
"non è contestabile la legittimità del ricorso a tale forma di
produzione giuridica da parte del legislatore anche in presenza di un
indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, istituzionalmente
investita del potere nomofilattico" (Cass. n. 2740 del 1992). In
questo caso lo strumento dell'interpretazione autentica è usato dal
legislatore per rimediare a un'opzione interpretativa consolidata
nella giurisprudenza in un senso divergente dalla linea di politica
del diritto da lui giudicata più opportuna.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo
in seguito alla soppressione del nono comma operata in sede di
conversione), del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti
in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte