Ordinanza n. 481/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1992 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e
Campanale Lucia iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Campanale Lucia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Lucia Campanale contro l'INPS al fine di ottenere la riliquidazione
dell'indennità di disoccupazione percepita per vari periodi dal 1985
al 1987, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il
Tribunale di Genova, con ordinanza del 25 marzo 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di
interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle
somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal
titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo
credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola
gli artt. 3 e 38 della Costituzione, introducendo una ingiustificata
disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai
crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod.
proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della
rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita
l'appellante chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
per irrilevanza o, in subordine, fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte
con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile
quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della
prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica nel giudizio a quo, onde la
questione non è pregiudiziale alla sua definizione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte