Ordinanza n. 481/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 51Codice di procedura penale
- art. 390Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 328, comma
1-bis, 22 e 23 del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 novembre 1994 dal Tribunale di Sanremo
nei procedimenti penali riuniti a carico di Alberino Antonio ed
altri, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal Tribunale di Sanremo nel
procedimento penale a carico di Tagliamento Giovanni ed altri,
iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1995.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il Tribunale
di Sanremo, dopo aver premesso di essere stato investito da una
eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per
essere stato tale provvedimento emesso da giudice incompetente, ha
osservato che tale eccezione si fonda sull'assunto che la deroga alla
competenza ordinaria stabilita dall'art. 328, comma 1-bis, c.p.p.,
valga solo per le indagini preliminari e non per la fase successiva
all'esercizio dell'azione penale, assunto, questo, che il rimettente
ritiene di condividere "in linea di principio" in quanto l'art. 328,
comma 1-bis, c.p.p., conterrebbe una deroga da interpretare in modo
restrittivo, proprio per la diversità delle funzioni che
l'ordinamento assegna al giudice per le indagini preliminari e a
quello della udienza preliminare;
che nella specie - osserva il giudice a quo - non può profilarsi
alcuna eccezione di nullità in quanto il nuovo codice di rito non ha
previsto tale sanzione neppure per la violazione delle norme sulla
competenza territoriale, sicché mancherebbe nel sistema una norma
che consenta al tribunale - sicuramente competente per territorio -
di valutare la eccepita incompetenza del giudice della udienza
preliminare, così come difetterebbero a tal proposito strumenti per
il giudice di appello, rendendo in tal modo priva di tutela la parte
che ha sollevato questione di incompetenza territoriale del giudice
della udienza preliminare;
che alla luce dei riferiti rilievi il rimettente solleva
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., in riferimento all'art.
25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non indica
quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza
preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art.
51, comma 3-bis, c.p.p.;
b) degli artt. 22 e 23 c.p.p., nella parte in cui non prevedono
che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di
incompetenza del giudice della udienza preliminare, già eccepita
nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in
dibattimento, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 25,
primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe
compromesso "sia il diritto di difesa della parte, sia il principio
di precostituzione del giudice, nel senso del diritto
costituzionalmente garantito all'imputato di essere giudicato dal
giudice competente", sia, infine, il principio di uguaglianza,
giacché l'imputato di reati diversi da quelli previsti dall'art.
51, comma 3-bis, c.p.p., avrebbe, invece, tutte le possibilità di
far rilevare l'incompetenza del giudice;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il
giudice a quo, la disciplina dettata dall'art. 328, comma 1-bis
c.p.p., non legittima affatto una ricostruzione del sistema che
consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di
attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i
delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, dello stesso codice, a
seconda che il giudice per le indagini preliminari debba essere
individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso è chiamato ad
adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in
quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una
espressa previsione in tal senso - che nella specie difetta -
potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per
il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente
diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella
udienza preliminare, fasi, queste, che, non a caso, il legislatore ha
invece inteso correlare sistematicamente nell'ambito dello stesso
libro V, con cui esordisce la parte seconda del codice di rito;
che a tal proposito, e con specifico riferimento alla portata da
annettere alla clausola "salve specifiche disposizioni di legge" che
circoscrive la portata derogatoria della disciplina introdotta dalla
norma oggetto di impugnativa, la Corte di cassazione ha avuto modo di
affermare che quella clausola deve ritenersi senz'altro riferibile al
particolare regime che regola la competenza in ordine alla convalida
dell'arresto o del fermo, "non essendo dubitabile che questo
istituto, per le sue peculiari caratteristiche, sia oggetto di una
disposizione di legge "specifica" (perché derogatoria ai princip di
carattere generale), quale quella dell'art. 390, primo comma,
c.p.p.", con la conseguenza che la previsione del giudice "competente
in relazione al luogo ove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti,
è regola valida per ogni tipo di reato che abbia determinato il
provvedimento restrittivo, per la specificità della normativa che
individua tale criterio, in ossequio alle esigenze poste alla base
dell'istituto processuale denominato convalida" (Sez. I, 13 aprile
1994, n. 1696); sicché, non sussistendo per l'udienza preliminare
alcun dato normativo sulla cui base configurare elementi di
"specificità" che si proiettino sui criteri di competenza per
territorio, se ne può agevolmente dedurre che la competenza a
celebrare l'udienza preliminare non potrà che essere riconosciuta in
capo al giudice per le indagini preliminari del tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
che a conferma di quanto innanzi si è osservato stanno, poi,
alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario, come quella che
mira a privilegiare, nella assegnazione degli affari, la
"concentrazione" in capo allo stesso giudice per le indagini
preliminari "di tutti i provvedimenti relativi allo stesso
procedimento", senza operare distinzioni di sorta a seconda della
natura dei provvedimenti stessi (art. 7-ter); quella che stabilisce
tabellarmente una apposita "sezione dei giudici singoli incaricati
dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase
delle indagini preliminari", prescindendo da qualsiasi peculiare
previsione per il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare
(art. 46); il differente regime - che dimostra, dunque, l'opposta
regola - previsto per il processo minorile, ove sono devolute ad un
organo a composizione collegiale e, quindi, funzionalmente diverso,
le attribuzioni relative alla fase della udienza preliminare (art.
50-bis); la disciplina, infine, dettata dall'art. 238 delle
disposizioni di coordinamento del codice di rito, ove,
nell'individuare ratione loci il giudice per le indagini preliminari
nel caso di procedimenti relativi a reati di competenza della Corte
di assise, e pertanto il giudice davanti al quale deve svolgersi
anche l'udienza preliminare, viene fatta espressamente salva proprio
la previsione derogatoria introdotta, evidentemente non soltanto per
le indagini preliminari, dall'art. 328, comma 1-bis, del codice di
procedura penale;
che alla luce dei rilievi dianzi svolti si rivela pertanto del
tutto priva di fondamento la premessa interpretativa da cui il
giudice a quo desume l'asserito contrasto dell'art. 328, comma 1-bis,
c.p.p., con il principio sancito dall'art. 25, primo comma, della
Costituzione;
che la delineata ricostruzione del quadro normativo desumibile
dal sistema determina il venir meno di qualunque profilo di rilevanza
in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt.
22 e 23 del codice di procedura penale, sicché la questione medesima
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 e 23 dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione, dal medesimo Tribunale con le ordinanze suddette.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte