Ordinanza n. 481/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 3
ordinanze del tribunale di Vibo Valentia emesse il 22 e il 21 (n. 2
ordinanze) febbraio 2000, iscritte rispettivamente ai nn. 210, 337 e
338 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 1ª serie speciale, nn. 21 e 25 dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa
il 22 febbraio 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), nella parte in cui non prevede il divieto di
espulsione dello straniero convivente more uxorio con un cittadino
italiano, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che il giudice rimettente è chiamato a decidere su un
ricorso avverso un decreto prefettizio di espulsione, proposto da una
cittadina straniera priva del permesso di soggiorno, che risulta
convivere more uxorio con un cittadino italiano;
che il rimettente ritiene che la norma impugnata violi
l'art. 3 della Costituzione poiché, non prevedendo il divieto di
espulsione per lo straniero convivente more uxorio con un cittadino,
non appresterebbe alcuna tutela per i legami di fatto che, avendo la
stessa dignità del matrimonio, sarebbero a questo assimilabili anche
in base alla ratio della norma, che sarebbe quella di evitare lo
sradicamento dello straniero dal nucleo familiare in cui egli vive
nello Stato;
che, sempre secondo il giudice a quo la convivenza dovrebbe
essere tutelata quale "formazione sociale nella quale si esplica la
personalità umana", secondo un'evoluzione della concezione della
famiglia di fatto cui anche numerose pronunce della Consulta
avrebbero accordato "tutela e dignità di trattamento";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che la difesa erariale ritiene che la scelta del legislatore
di tutelare la sola famiglia di diritto sia pienamente in linea con
quanto dispone l'art. 29 Cost., poiché la convivenza more uxorio
sarebbe un rapporto privo dei caratteri di stabilità e certezza e
della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri dei
coniugi, propri della sola famiglia legittima;
che lo stesso tribunale di Vibo Valentia ha pronunciato altre
due ordinanze, in diversi procedimenti di opposizione a provvedimenti
prefettizi di espulsione, aventi contenuto identico alla prima.
Considerato che le tre ordinanze sollevano la medesima questione
di legittimità costituzionale e vanno perciò decise congiuntamente;
che il tribunale di Vibo Valentia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), nella parte in cui non prevede il divieto di
espulsione per lo straniero convivente more uxorio con un cittadino
italiano, ritenendo che la norma violi il principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 della Costituzione, perché creerebbe una disparità
di trattamento tra tale soggetto e lo straniero che convive col
coniuge cittadino italiano;
che questa Corte ha già esaminato la questione di
legittimità costituzionale della norma oggi impugnata, dichiarandola
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 313 del 2000;
che, in quell'occasione, la Corte ha chiarito che "la
previsione del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato
con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini
che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto
grado risponde all'esigenza di tutelare, da un lato l'unità della
famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si
trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che è
invece assente nella convivenza more uxorio";
che le ordinanze in esame non recano argomenti nuovi o tali
da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento e che
perciò anche le questioni qui sollevate devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte