Ordinanza n. 482/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1993
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca
nel procedimento penale a carico di Espinoza Gustavo, iscritta al n.
335 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
Mauro Ferri;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale "nella
parte in cui pur nell'evidenza della responsabilità dell'imputato
non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto
totale di imputabilità che già risulti dagli atti";
che, ad avviso del remittente, per effetto della sent. n. 41 del
1993 di questa Corte (che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che
l'imputato è persona non imputabile) diviene dubbia la legittimità
costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 101 della costituzione;
che, in relazione al primo degli indicati parametri
costituzionali, viene lamentata una disparità di trattamento
rispetto ad altre situazioni contemplate dalla medesima norma (ad
esempio nel caso dell'operatività di una scriminante); disparità
risolventesi, altresì, in una ingiustificata limitazione della
funzione giurisdizionale contrastante con l'art. 101 della
Costituzione, in quanto l'udienza preliminare "si esaurirebbe in uno
scontato meccanismo di devoluzione della regiudicanda privo di ogni
contenuto concreto di giurisdizionalità";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza
della questione.
Considerato che la questione sollevata dal giudice a quo tende
palesemente a riprodurre, nell'ambito dell'art. 129 del codice di
procedura penale, la medesima regola di giudizio già dichiarata
illegittima dalla sentenza n. 41 del 1993 di questa Corte in
relazione all'art. 425 del codice di procedura penale, (norma che
costituisce appunto specificazione - nell'udienza preliminare -
dell'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità previsto in via generale dall'art. 129);
che, pertanto, rimanendo identici i termini della questione (al
di là delle peculiarità di ogni caso di specie) occorre ribadire
che nell'udienza preliminare non esistono "prove", né significativo
accertamento dei fatti (cfr. sentt. n. 41 del 1993 e n. 431 del 1990)
e che, proprio in previsione della possibile applicazione di misure
di sicurezza, assume maggior rilevo l'esigenza di garantire la
completezza del diritto di difesa; esigenza certamente non
bilanciabile da contrapposti motivi di economia processuale;
che, inoltre, palesemente erroneo risulta il rilievo circa la
possibile sospensione del processo a tempo indefinito in applicazione
degli artt. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, in quanto
dette norme disciplinano la diversa ipotesi dell'infermità mentale
dell'imputato sopravvenuta al fatto;
che le argomentazioni sopra svolte valgono ad escludere ogni
contrasto della norma impugnata anche con l'art. 101 della
Costituzione e che, pertanto, la questione sollevata dal giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dal
G.I.P. presso il Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte