Ordinanza n. 482/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 309d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Zuccaro Alessandro, iscritta al n.
363 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che con ordinanza pronunciata nel corso del procedimento
per il riesame del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore
nei confronti di Zuccaro Alessandro, il Tribunale di Venezia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e
250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art.
309 codice procedura penale, il quale, nei procedimenti che
proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato, consente (ai
sensi dell'art. 127 codice procedura penale) di dare al difensore
dell'imputato avviso sia della fissazione dell'udienza in camera di
consiglio, sia del deposito degli atti in cancelleria;
che il procedimento in questione prosegue, invece, con le norme
del codice abrogato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle
disposizioni transitorie (norme che si applicano anche ai
procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà
personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del
nuovo codice);
che gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui
al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già
citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza per i procedimenti
che proseguono con il vecchio rito;
che, secondo il giudice a quo, la disciplina applicabile al caso
di specie, costituita dagli artt. 263- bis e 263- ter codice
procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in
quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il
suo accesso agli atti processuali, la cui conoscibilità è vietata
(onde la menomazione del diritto di difendersi sia attraverso la
confutazione di ciò che da essi risulta, sia attraverso la prova di
ciò che non vi risulta);
che, inoltre, essa farebbe sì che due fatti identici, commessi
nello stesso periodo, a seconda che siano regolati dalla vecchia o
dalla nuova disciplina dei procedimenti di riesame, sarebbero
irragionevolmente trattati in modo difforme, tanto più che
l'inserimento di una misura cautelare in un procedimento regolato
dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali,
quali le ragioni di connessione e le proroghe legislative, l'ultima
delle quali in scadenza il 31 dicembre 1994;
che altra ipotesi di illegittimità costituzionale è possibile
cogliere anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nell'emanare le disposizioni transitorie il legislatore
delegato ha previsto la sopravvivenza degli articoli 263- bis e
263-ter, i quali sarebbero incompatibili con i canoni regolatori del
nuovo codice contenuti, nella materia de qua, nell'art. 309 codice
procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio, da
farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame;
che, infine, il giudice a quo ha eccepito l'incostituzionalità
delle norme impugnate con riferimento all'art. 13 della Costituzione,
in quanto la mancata previsione, in esse, della nuova disciplina
processuale riguardante il regime delle impugnazioni aventi a oggetto
i provvedimenti cautelari inciderebbe "sull'inalienabile diritto alla
libertà personale";
che la questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale
dovrebbe, allo stato, decidere in camera di consiglio, senza dare
avviso al difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di
fiducia) e senza che siano stati depositati gli atti in cancelleria,
a disposizione della difesa, mentre l'accoglimento permetterebbe di
fissare la nuova udienza camerale per l'esame dei ricorsi, nel
merito, con le forme dell'art. 309;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e, in linea subordinata, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte,
essendo identica a quelle già decise con la sentenza n. 373 del 1994
e con l'ordinanza n. 418 del 1994 e priva di nuove e ulteriori
argomentazioni a sostegno del suo accoglimento, va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76
della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte