Ordinanza n. 484/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 538/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8
luglio 1980, n.538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia
dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali,
dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), promosso con
ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Pretore di Oristano nel
procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e l'INPS,
iscritta al n.362 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 il Pretore di
Oristano nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e
I.N.P.S. (reg. ord. n. 362/90) ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 8 luglio 1980, n.538
(Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli
artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai
coltivatori diretti e dai liberi professionisti), nella parte in cui
prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti,
artigiani e coltivatori diretti siano determinati in misura fissa,
senza possibilità di prova contraria sul reddito effettivo, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della
questione;
Considerato che, come già rilevato da questa Corte con la
sentenza n.167 del 1986, nel provvedimento oggetto di impugnazione
"non si rinviene alcuna connotazione di legge delegata", sfuggendo
pertanto il d.P.R. impugnato al sindacato in questa sede;
che la sollevata questione di legittimità costituzionale va
quindi dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n.
538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli
artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai
coltivatori diretti e dai liberi professionisti), in riferimento agli
artt.3, 35 e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Oristano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte