Ordinanza n. 485/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1397/1960
- art. 12legge 613/1966
usata come parametro
citata
- art. 8d.P.R. 818/1957
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività
commerciali), e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con
ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dal Pretore di Parma, iscritta al
n. 583 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie specile, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 2 aprile
1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
A) dell'art. 2, secondo comma, legge 27 novembre 1960 n. 1397,
nella parte in cui, escludendo l'applicabilità delle norme della
legge medesima (iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti
attività commerciali) agli amministratori di società aventi
personalità giuridica, viola gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto
determina un'irragionevole discriminazione tra questi ultimi e gli
amministratori di società non aventi personalità giuridica, pur in
presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d)
di detta legge (titolarità o gestione in proprio dell'impresa
organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della
famiglia; piena responsabilità dell'impresa, con osservazione dei
relativi oneri e rischi di gestione; personale partecipazione al
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
titolarità di licenza commerciale);
B) dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte
in cui, prevedendo che i contributi indebitamente versati vadano
restituiti agli esercenti attività commerciali, con conseguente
annullamento della posizione assicurativa, viola gli artt. 3 e 38
Cost., in quanto determina un'ingiustificata disparità di
trattamento fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, per i
quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono
acquisiti alle singole gestioni e siano computabili i contributi per
i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di
oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato
effettuato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso
dell'infondatezza delle questioni;
che le questioni appaiono manifestamente infondate;
che, invero, è principio, ripetutamente affermato da questa
Corte, quello per cui l'art. 38 Cost. non esclude che la legge
disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in
concreto alle particolarità delle singole situazioni (sentt. nn.
3/75; 22/67);
che le situazioni poste a confronto non sono omogenee poiché,
da un lato, non è assimilabile la posizione del semplice lavoratore
a quella di imprese con personalità giuridica e, dall'altro, non
possono trascurarsi le diversità che contraddistinguono il lavoro
autonomo rispetto a quello subordinato (riguardo alle quali ultime
v., in particolare, sentt. nn. 64/78; 76/81; 124/82);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 27 novembre
1960, n. 1397, e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Parma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte