Ordinanza n. 485/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 460, lettera
e), e 464 del codice di procedura penale promosso con ordinanza
emessa il 17 novembre 1994 dal pretore di Pavia nel procedimento
penale a carico di Carlo Pisati ed altro, iscritta al n. 12 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 1 serie speciale dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Carlo
Pisati e Marco Vitti, il pretore di Pavia, con ordinanza del 17
novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 76 della
Costituzione, le questioni di costituzionalità dell'art. 460,
lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che tra i requisiti del decreto penale sia disposta
l'informazione all'imputato degli oneri di notifica e di
sollecitazione del consenso del pubblico ministero nell'ipotesi di
opposizione al decreto penale e di contestuale richiesta di giudizio
abbreviato, e dell'art. 464 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il decreto con cui il giudice per le
indagini preliminari fissa il termine per sollecitare il consenso del
pubblico ministero sia previamente notificato all'imputato opponente
e al difensore eventualmente nominato, e che il termine decorra dal
momento di effettiva conoscenza del decreto medesimo;
che nell'ordinanza si espone che gli imputati presentarono
tempestiva opposizione al decreto penale 15 febbraio 1994 con il
quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di
Pavia li aveva condannati per il reato di cui all'art. 663 del codice
penale, e che nell'atto di opposizione essi avevano richiesto il
giudizio abbreviato;
che, con successivo decreto del 28 aprile 1994, lo stesso giudice
dava termine agli imputati fino alla data del 12 maggio per chiedere
il consenso del pubblico ministero, mediante notifica dell'atto di
opposizione e dello stesso decreto, e che, trascorso il termine senza
che fosse espletata la notifica da parte degli imputati, il giudice
per le indagini preliminari emetteva decreto di giudizio immediato
nei loro confronti;
che il giudice remittente osserva che dagli atti processuali non
risulta in alcun modo se e quando gli imputati o il difensore hanno
avuto conoscenza del citato decreto del giudice per le indagini
preliminari e del termine ivi previsto, e che pertanto deve ritenersi
che l'inerzia degli imputati derivi da tale mancata conoscenza;
che l'ordinanza censura l'art. 464 del codice di procedura
penale, affermando che questa norma - in violazione dell'art. 24
della Costituzione - non prevede alcunché in ordine al modo in cui
l'imputato possa avere tempestiva conoscenza del decreto del giudice
per le indagini preliminari e non prescrive alcun termine entro il
quale lo stesso giudice debba provvedere sulla opposizione
accompagnata dalla richiesta di giudizio abbreviato;
che nell'ordinanza si censura anche l'art. 460, lettera e), nella
parte in cui, disponendo che il decreto penale contenga l'avviso al
destinatario quanto alla facoltà di richiedere riti alternativi, non
prevede l'informativa sugli oneri che gli competono ex art. 464 del
codice di procedura penale, allorché faccia richiesta di giudizio
abbreviato, in violazione del diritto di difesa e della direttiva n.
46 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al Governo per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che ha disposto
che nella fase dell'opposizione a decreto penale devono essere
rispettate "tutte le garanzie per la difesa";
che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sollevata sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata;
Considerato che le norme impugnate disciplinano atti la cui
adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari e
riguardano, per l'art. 460 del codice di procedura penale, i
requisiti del decreto penale di condanna e, per l'art. 464 del codice
di procedura penale, le modalità con le quali lo stesso giudice
dispone il giudizio a seguito di opposizione dell'imputato al decreto
penale;
che le norme censurate trovano applicazione nella fase
processuale che precede la fase dibattimentale nella quale si trova
attualmente il giudizio a quo e, di conseguenza, l'eventuale
fondatezza della questione sollevata non potrebbe avere concreta
rilevanza in tale giudizio, dal momento che l'art. 456, primo comma,
del codice di procedura penale - che individua mediante rinvio
all'art. 429, secondo comma, dello stesso codice, le cause di
nullità del decreto di citazione a giudizio valutabili da parte del
giudice remittente nella fase dibattimentale - non comprende le
carenze censurate dal giudice a quo;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 460, lettera e), e 464 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e
76 della Costituzione, dal pretore di Pavia con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte