Ordinanza n. 486/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 291/1978
- art. 13Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 45Legge sull’equo canone
- art. 13legge 392/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto
comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 ('Disciplina
delle locazioni di immobili urbani'), promosso con ordinanza emessa
il 22 gennaio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Vergari Bruno e l'Enasarco, iscritta al n. 95 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso ex art. 45 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 il Pretore di Roma con ordinanza in data
22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987) ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale della lettera b) quinto comma dell'art. 13 della legge
n. 392 del 1978, nella parte in cui, per effetto dell'applicazione
del coefficiente correttivo, consente che unità immobiliari con
superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 siano soggette ad un
canone più alto di quello previsto per unità immobiliari comprese
nella fascia superiore e cioè con superficie reale eccedente i mq.
70, con conseguente ed ingiustificata disparità di trattamento;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 236 del 1987 ha già
deciso identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale
della lettera b) dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio
1987, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei
coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad
immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore
di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore,
anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70;
che la questione in quanto già decisa va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 comma secondo legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa
Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della lettera b), quinto comma dell'art. 13 legge 27
luglio 1978, n. 291, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani",
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del
1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte