Art. 45
Ricorso al giudice
[1]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
[2]COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399.
[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
[5]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
[6]Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti