Ordinanza n. 486/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 537/1993
- art. 7legge 86/1988
usata come parametro
citata
- art. 1legge 108/1991
- art. 7legge 537/1993
- art. 13legge 30/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988,
n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale), promossi con ordinanze emesse
il 19 aprile 1994 dal Tribunale di Camerino, il 22 aprile 1994 dal
Pretore di Bari ed il 25 maggio 1994 dal Pretore di Gela,
rispettivamente iscritte ai nn. 324, 504 e 514 del registro ordinanze
1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e
38, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Modesti Siro ed altro, di Di
Ciolla Antonio e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di tre distinti giudizi promossi da Angelo
Leoni e altri lavoratori agricoli occasionali contro l'INPS per
ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola
ordinaria nella misura fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1,
del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio
1988, n. 160, e, per gli anni 1989-90, dall'art. 1, comma 1, del
d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n.
169, il Tribunale di Camerino, con ordinanza del 19 aprile 1994, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui,
interpretando autenticamente l'art. 7, comma 4, del citato d.-l. n.
86 del 1988, esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al
trattamento speciale di disoccupazione una qualsiasi elevazione
dell'indennità ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art.
13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile
1974, n. 114;
che, ad avviso del giudice rimettente, non potendo i ricorrenti
giovarsi della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, le norme
impugnate violano gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia per
l'irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che si viene
a costituire rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche
agricoli, sia perché mezzi adeguati alle esigenze di vita del
lavoratore non possono essere assicurati da un'indennità di importo
fisso, soggetta nel tempo all'erosione del potere d'acquisto della
moneta;
che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Bari con
ordinanza del 22 aprile 1994, e dal Pretore di Gela, con ordinanza
del 25 maggio 1994;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti i ricorrenti chiedendo la declaratoria di illegittimità
della norma denunziata;
che si è costituito pure l'INPS ed è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che i giudizi introdotti dalle tre ordinanze, vertendo
sulla medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico
provvedimento;
che, con sentenza n. 288 del 1994, questa Corte - in conseguenza
della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in
materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella
legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori
agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non
prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità
ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento
speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974,
n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 - ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma
impugnata, limitatamente al tempo successivo alla data di entrata in
vigore del citato d.-l. n. 86 del 1988;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica) - già dichiarato illegittimo in parte qua con
sentenza n. 288 del 1994, limitatamente al periodo successivo
all'entrata in vigore del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in
legge 20 maggio 1988, n. 160 - sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Camerino e
dai Pretori di Bari e di Gela con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte