Ordinanza n. 486/2000
Altra decisione · depositata il 09/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1998, il
15 dicembre 1997, il 21 gennaio 1998 e il 28 ottobre 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente
iscritte ai nn. 335, 391, 392 e 393 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 28,
prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, nel corso dei
rispettivi giudizi cautelari, in riferimento agli artt. 33 e 34 della
Costituzione e per violazione del "principio costituzionale della
riserva di legge", questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari), come modificato
dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi
universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui
vincolare la prevista normazione secondaria;
che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale,
tranne quello iscritto al r.o. n. 335 del 2000, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione.
Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa
questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte
emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale
nell'anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264
(Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina
(artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole
università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma
universitario che richiedono una limitazione nel numero degli
studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri
ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la
determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che
in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la
sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni
accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai
giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore
della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei
entro il 31 marzo 1999;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze
di questa Corte nn. 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999);
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte