Ordinanza n. 489/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale in relazione all'art. 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza
emessa il 22 marzo 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Doria Luigi ed altro, iscritta al
n. 347 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Luigi Doria,
imputato del reato di cui all'art. 610 del codice penale, commesso il
21 dicembre 1986 in danno di Cinzio Colombo e dello stesso Doria e di
Natalino Vianello, imputati entrambi del reato di cui agli artt. 110,
610 cpv. del codice penale, commesso sempre il 21 dicembre 1986 in
danno di Sergio Dall'Oro, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 22 marzo 1990, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura
penale nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni
sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nei procedimenti relativi a reati commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e rientranti,
all'epoca della loro consumazione, nella competenza del tribunale ma
successivamente divenuti, ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice di
procedura penale, di competenza pretorile;
che, nella sua ordinanza, il giudice remittente espone che,
all'udienza preliminare del 28 febbraio 1990, gli imputati ed il
pubblico ministero, nel chiedere l'applicazione, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, delle pene di 500.000 per il
Vianello e di 750.000 per il Doria quali sanzioni sostitutive di pene
detentive rispettivamente di venti e trenta giorni di reclusione,
hanno eccepito l'illegittimità costituzionale del citato art. 444
del codice di procedura penale ove esso sia interpretato come norma
che esclude la possibilità di richiedere l'applicazione di sanzioni
sostitutive per quei reati che, al momento della consumazione, erano
di competenza del tribunale e che, in base al nuovo codice di rito,
sono divenuti di competenza del pretore;
che, ad avviso del giudice a quo, la possibilità di
accoglimento della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive
deve essere verificata alla stregua della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed in particolare in base all'art. 54 di detta legge che
delimita il campo di operatività delle pene sostitutive ai soli
reati di competenza del pretore anche se in concreto giudicati da un
diverso giudice;
che il delitto di violenza privata, per il quale si procede nel
giudizio a quo, rientrava nella competenza del tribunale secondo il
codice di procedura penale del 1930 ed appartiene invece alla
competenza del pretore in base all'art. 7 del nuovo codice di
procedura;
che, in virtù dell'art. 259 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, il nuovo criterio di competenza è applicabile solo ai
reati commessi successivamente al 24 ottobre 1989, data di entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale;
che - secondo il giudice remittente - tale situazione normativa
determina una ingiustificata disparità di trattamento per situazioni
uguali, in quanto "ove delitti ora di competenza del pretore siano
consumati dopo il 24 ottobre 1989, sarà possibile e legittimo
ricorrere al rito speciale di cui all'art. 444 del codice di
procedura penale anche per una delle pene sostitutive della legge n.
689 del 1981, mentre, ove uno di tali delitti sia stato consumato
prima di quella data, tale ricorso non sarà consentito";
che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata
darebbe vita ad una ingiustificata disparità di trattamento fra
identici reati consumati in momenti diversi, determinando
l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, nei procedimenti relativi a reati commessi
anteriormente al 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale) e rientranti, al momento della loro
consumazione, nella competenza del tribunale ma successivamente
attribuiti alla competenza del pretore dall'art. 7 del nuovo codice
di procedura penale;
che - contrariamente a quanto assume il giudice a quo - il
lamentato impedimento all'applicazione di sanzioni sostitutive non
deriva dall'art. 444 del codice di procedura penale che, nel
disciplinare l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti, non opera distinzioni tra reati di competenza del
pretore e reati di competenza del tribunale né traccia alcun
discrimine temporale con riguardo al momento della consumazione del
reato;
che, invece, le differenze di trattamento evidenziate
nell'ordinanza di rinvio traggono origine dall'ampliamento della
sfera di applicabilità delle sanzioni sostitutive conseguente alla
modifica della competenza penale del pretore (combinato disposto
dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 del nuovo
codice di procedura penale) e dalla disciplina dettata dall'art. 259,
primo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989 secondo cui "ai
fini della determinazione della competenza per materia" le
disposizioni del nuovo codice di procedura penale "si applicano solo
per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore
dello stesso";
che l'inesatta individuazione da parte del giudice a quo delle
disposizioni su cui indirizzare la prospettata censura di
illegittimità costituzionale esime questa Corte dal formulare
ulteriori considerazioni relative al decorso del tempo come elemento
di ragionevole differenziazione delle situazioni giuridiche;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte