Ordinanza n. 49/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19r.d. 635/1940
- art. 18r.d. 635/1940
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita costituzionale dell'art. 18 del T.U.
delle leggi di p.s. e dell'art. 19 del regolamento per l'esecuzione
delle leggi di p.s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso
con ordinanza emessa il 21 giugno 1961 dal Pretore di Monfalcone nel
procedimento penale a carico di Trevisan Tullio ed altri, iscritta al
n. 106 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1961 nel procedimento
penale a carico di Trevisan Tullio ed altri, imputati del reato di cui
all'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in relazione all'art. 19 del
relativo regolamento, per aver preso la parola in una riunione in luogo
pubblico, di cui era stato dato regolare preavviso, senza che anche i
loro nomi risultassero preventivamente indicati al Questore, il Pretore
di Monfalcone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei
detti articoli in riferimento alle disposizioni contenute negli artt.
17 e 21 della Costituzione;
che l'ordinanza, debitamente notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, con deduzioni depositate il 17 luglio 1961, ha chiesto dichiararsi
inammissibile la proposta questione in quanto diretta ad impugnare
dinanzi a questa Corte la legittimità di una norma regolamentare, e,
subordinatamente, dichiararsi non fondata la questione stessa;
Considerato che il Pretore, nella propria ordinanza, afferma che,
subordinare la libertà di prendere la parola nelle riunioni in luogo
pubblico alla previa indicazione di coloro che intendono parlare,
equivale a porre una limitazione al diritto di manifestazione del
pensiero garantito con l'art. 21 della Costituzione, poiché si
verrebbe praticamente a condizionare l'esercizio di tal diritto al
nulla osta dell'Autorità di p. s.; ed aggiunge che, se è vero che
l'art. 17 della Costituzione pone l'obbligo del preavviso per le
riunioni in luogo pubblico, non per questo potrebbe ritenersi esteso
questo obbligo anche all'indicazione delle generalità di coloro che
nelle riunioni prenderanno la parola;
che, peraltro, come il Pretore stesso riconosce, la proposta
doglianza di illegittimità è diretta, sia pure con riferimento a
norme costituzionali, non contro l'art. 18 della legge di p. s.,
ripetute volte preso in esame da questa Corte, ma sostanzialmente
contro l'art. 19 del regolamento che quell'obbligo pone. In tal modo
questa Corte è stata investita della questione di legittimità
costituzionale non di una disposizione di legge o di una norma avente
forza di legge, ma di una disposizione regolamentare, che non è
ricompresa fra gli atti che, per la norma fondamentale dell'art. 134
della Costituzione, sono sottoposti al controllo di costituzionalità
di questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Monfalcone con ordinanza 21
giugno 1961, relativa all'art. 19 del regolamento per l'esecuzione
delle leggi di p. s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in
riferimento agli artt. 17 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte