Ordinanza n. 49/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1980 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra l'INAIL e la S.p.a. SIETTE, iscritta
al n. 890 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 63 del 4 marzo 1981;
2) ordinanza emessa il 13 giugno 1980 dal Pretore di Avellino nel
procedimento civile vertente tra l'INAIL e Iuspa Francesco Paolo,
iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 29 luglio 1981;
3) ordinanza emessa il 15 aprile 1981 dal Pretore di Nuoro nel
procedimento civile vertente tra l'INAIL e Lara Sergio ed altro,
iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981;
4) ordinanza emessa il 12 novembre 1980 dal Tribunale di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Carnevali Fortunato,
iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della società SIETTE.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10 e
11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sugli infortuni del
lavoro) nella parte in cui: 1) assoggetta necessariamente
l'imprenditore agli effetti civilistici della sentenza penale emessa
nei confronti di un suo dipendente, ove lo stesso datore di lavoro non
sia stato posto in grado di intervenire nel relativo procedimento come
responsabile civile;
2) preclude il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del
datore di lavoro dell'infortunato ove non vi sia stata sentenza penale
di condanna, pur non avendo partecipato l'INAIL al relativo
procedimento.
Considerato che le medesime questioni sono state già decise da
questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di
rimessione, con sentenza n. 102 del 29 aprile 1981, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti impugnate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 - già dichiarato costituzionalmente
illegittimo, nelle parti impugnate, con sentenza n. 102 del 1981 -
sollevate dai Pretori di Bari, Avellino e Nuoro e dal Tribunale di La
Spezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte