Ordinanza n. 49/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 20legge 958/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di
Brindisi - Sezione distaccata di S. Vito dei Normanni, quattro, il 28
marzo 1992, l'altra, il 20 marzo 1992; di Avezzano, il 10 marzo 1992;
di Paola - Sezione distaccata di Belvedere Marittima, il 3 aprile
1992; di Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, il 6
febbraio 1992; di Roma, il 31 marzo 1992, nei procedimenti civili
vertenti tra Camposeo Romeo, ed altri, ed Ente Ferrovie dello Stato,
iscritte rispettivamente ai nn. 367, 368, 369, 370, 371, 383, 390,
420 e 430 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1992, le prime cinque, e nn. 30, 35, 36 e 37, prima serie speciale,
dell'anno 1992, le altre quattro;
Visto l'atto di costituzione di Colaiacomo Secondo, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Brindisi - Sezione distaccata di San
Vito dei Normanni, nel giudizio promosso da Camposeo Romeo nei
confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per ottenere il
riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, per il servizio militare prestato
anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza
in data 28 marzo 1992 (R.O. n. 367 del 1992), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, il quale ha disposto che i suddetti benefici
operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello
prestato successivamente;
che ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata creerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni che sono
uguali e non consentirebbe, per i soggetti esclusi dai benefici, una
compiuta rimozione dei pregiudizi determinati dal servizio militare
alla posizione di lavoro;
che identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore
con altre quattro ordinanze di uguale contenuto emesse nella stessa
data (R.O. nn. 368/92, 369/92, 370/92, 371/92) nei procedimenti
promossi contro l'Ente Ferrovie rispettivamente da Valente Antonio,
Palmieri Antonio, D'Alessio Cosimo, Spagna Silvio;
che, in termini sostanzialmente analoghi, la questione è stata
sollevata anche dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 10 marzo
1992 (R.O. n. 383 del 1992); dal Pretore di Paola - Sezione
distaccata di Belvedere Marittima, con ordinanza del 3 aprile 1992
(R.O. n. 390 del 1992); dal Pretore di Salerno - Sezione distaccata
di Montecorvino Rovella, con ordinanza del 6 febbraio 1992, (R.O. n.
420 del 1992); dal Pretore di Roma con ordinanza del 31 marzo 1992
(R.O. n. 430 del 1992);
che in tutti i giudizi promossi con le sopra elencate ordinanze
è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per
l'inammissibilità della questione e, comunque, per la sua
infondatezza;
che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma con ordinanza del
31 marzo 1992 (R.O. n. 430 del 1992) si è costituito Colaiacomo
Secondo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata;
Considerato che la questione così riproposta è già stata
dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 455 del 1992 e
che, non essendo stati dedotti, con le ordinanze in epigrafe, nuovi
profili di censura, deve esserne dichiarata la manifesta
infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in
riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dai
Pretori di Brindisi - Sezione distaccata di San Vito dei Normanni, di
Avezzano, di Paola - Sezione distaccata di Belvedere Marittima, di
Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, e di Roma, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte