Ordinanza n. 490/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
usata come parametro
citata
- art. 9legge 19/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi
4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),
introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali),
promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara,
rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze
1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e
28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge
18 gennaio 1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza
di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati
nel precedente comma 1 del medesimo art. 15;
che questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal
T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a
questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento
al solo art. 3 della Costituzione, nonché dal T.A.R. dell'Abruzzo -
sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a
questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento
agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;
che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata,
reintroducendo in sostanza l'istituto della destituzione di diritto
già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971 del 1988,
viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta
con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento
e di imparzialità della pubblica amministrazione, con il diritto di
difesa, nonché con il principio di eguaglianza per irrazionale
parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono
cariche pubbliche;
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima
questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma
4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16, "nella parte in cui, mediante
rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto,
anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi
dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi
4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai
Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e
dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte