Ordinanza n. 491/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo
comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dal Pretore di Brescia,
Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a
carico di Torri Alberto, iscritta al n. 373 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1992 il Pretore di
Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, dopo aver
premesso che, nel corso di un procedimento penale per il delitto di
omicidio colposo, le persone offese, depositata una lista
testimoniale il 15 gennaio 1992, si sono costituite parti civili
all'udienza del 17 gennaio 1992 e che nella medesima udienza il
difensore dell'imputato ha eccepito "la tardività dell'istanza
istruttoria" a norma dell'art. 79, terzo comma, del codice di
procedura penale, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che alla persona offesa venga
notificato il decreto di citazione a giudizio, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina una
irragionevole disparità di trattamento tra la parte offesa citata a
giudizio dal giudice per le indagini preliminari, essendo in tal caso
prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio, e la
parte offesa citata a giudizio dal pubblico ministero che "ha
semplicemente diritto ad essere citata ex art. 558/2 c.p.p.";
b) dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che alla persona offesa venga
notificato il decreto di citazione a giudizio negli stessi termini
minimi previsti per l'imputato, per violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione, in quanto "mentre l'imputato ha sostanzialmente
45 gg. di tempo per cercare e trovare prove a discarico, la parte
offesa-parte civile, stante il contemporaneo disposto degli artt.
558/2 e 79/3 c.p.p., ne potrebbe avere in astratto solo 5",
generandosi in tal modo "una disparità di trattamento in ordine al
concreto esercizio del diritto alla prova" lesivo di entrambi gli
invocati parametri;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
comunque non fondate;
Considerato che, come correttamente osserva l'Avvocatura
interveniente, entrambe le disposizioni oggetto di impugnativa hanno
già ricevuto integrale applicazione ed esaurito gli effetti che le
stesse sono destinate a produrre, essendo ritualmente intervenuta nel
procedimento a quo tempestiva costituzione di parte civile ad opera
dei soggetti a ciò legittimati ed in virtù della rispettiva
citazione davanti al giudice odierno rimettente, sicché, dovendosi
quest'ultimo pronunciare su di una eccezione riguardante la tardiva
presentazione di una lista testimoniale a norma dell'art. 79, terzo
comma, c.p.p., nel delibare la fondatezza di tale eccezione, il
medesimo giudice avrebbe dovuto sottoporre a sindacato di
costituzionalità non le disposizioni che mirano a consentire ai
soggetti danneggiati dal reato di costituirsi parte civile, ma la
preclusione che la parte civile rinviene nell'avvalersi della
facoltà di presentare le liste dei testimoni, ove la costituzione
sia intervenuta, come nella specie, dopo la scadenza del termine
previsto dall'art. 468, primo comma, del codice di rito;
e che, pertanto, non potendo più le norme denunciate trovare
applicazione nel processo a quo, le questioni, così come proposte,
devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, e 558,
secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte