Ordinanza n. 492/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990
dal Pretore di Bergamo nella procedura esecutiva promossa dalla
s.r.l. Arredamenti Due Enne nei confronti di Oberti Gabriella,
iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare,
il Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 26 aprile 1990, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non comprende, tra le cose
assolutamente impignorabili, il televisore;
che, ad avviso del giudice a quo, la pignorabilità del mezzo
televisivo che, assolvendo a funzioni di ricreazione, istruzione e
informazione costituisce ormai uno strumento indispensabile per il
debitore ed i suoi familiari, ostacolerebbe l'attuazione del diritto
fondamentale ed inviolabile all'informazione - condizione per
l'esercizio effettivo di altri diritti primari - (art. 2 Cost.),
nonché la promozione dello sviluppo culturale (art. 9 Cost.),
creando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto
ad altre cose dichiarate impignorabili - quali ad esempio la
lavatrice - e non maggiormente indispensabili (art. 3 Cost.);
che non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilità della questione per la mancata
indicazione degli specifici motivi di contrasto con i parametri
costituzionali invocati;
che l'interveniente ha poi sostenuto che la determinazione dei
beni impignorabili rientrerebbe nell'esclusiva sfera di
discrezionalità del legislatore, negando, comunque
l'indispensabilità del mezzo televisivo ai fini dell'informazione e
della cultura.
Considerato che dall'ordinanza di rimessione, anche se non
espressamente enunciati in relazione ai singoli parametri invocati,
sono comunque desumibili i profili sotto i quali la norma denunciata
si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto;
che, pertanto, la relativa eccezione sollevata dall'Avvocatura
va respinta;
che, come questa Corte ha già affermato nell'ordinanza n. 60
del 1971, l'individuazione dei beni pignorabili rientra
nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, che,
anche in questo caso, tenuto conto dell'esigenza di contemperare
l'interesse del debitore con quello del creditore, non appaiono
irragionevolmente esercitati;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, perché attinente a scelte del legislatore
insindacabili in questa sede;
che ciò non di meno, in considerazione della rilevanza sociale
che, dall'ultima modifica legislativa della norma impugnata ad oggi,
alcuni beni hanno assunto, appare ormai opportuno un nuovo
apprezzamento in sede legislativa della realtà verificatasi nella
vita sociale, che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco
dei beni impignorabili in modo da renderlo più aderente a tale
evoluzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della
Costituzione, dal Pretore di Bergamo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte