Ordinanza n. 494/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 545Codice di procedura civile
- art. 547Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo
comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il
17 febbraio 2000 dal tribunale di Verona nel procedimento di
opposizione all'esecuzione proposto da Perini Giampaolo contro
Stefanelli Raffaele ed altra, iscritta al n. 430 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione
presso terzi il tribunale di Verona, in qualità di giudice
dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento sfavorevole, e
comunque differente rispetto all'omologo settore privato, in tema di
coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della
retribuzione;
che la disposizione censurata prevedrebbe che, qualora
all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito, si
possa pignorare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota
ceduta, mentre ciò non accadrebbe per i dipendenti privati, per i
quali si applica l'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. che limita
al quinto dello stipendio la percentuale massima che può essere
esecutata;
che, mentre per i lavoratori privati non sarebbe
specificatamente disciplinata la coesistenza tra cessione dello
stipendio e attribuzione di parte del medesimo al creditore in
executivis per il settore pubblico, invece, sono previsti particolari
effetti di tale coesistenza, con palese violazione dell'art. 3 della
Costituzione, non essendo fondata tale disparità di trattamento su
di un criterio di ragionevolezza;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della disposizione censurata, in riferimento al medesimo parametro
costituzionale, soprattutto per il deteriore trattamento del
dipendente pubblico per il quale la pignorabilità si estenderebbe
fino al limite massimo corrispondente alla metà dello stipendio, non
riscontrabile nel settore privato;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Considerato che il rimettente ripropone la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R.
n. 180 del 1950, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, negli
stessi termini di quelle risolte da questa Corte con la sentenza
n. 220 del 1991 e con la successiva ordinanza n. 258 del 2000;
che la disposizione denunciata, così come interpretata dalla
Corte con le pronunce di cui sopra, si pone come norma differenziata
per il pubblico dipendente rispetto al dipendente privato soltanto in
quanto appresta al primo la ulteriore garanzia dello sbarramento
della somma massima pignorabile; ma per il resto la disciplina
corrisponde sostanzialmente a quella relativa ai dipendenti privati,
per la quale trovano applicazione sia il disposto (processuale)
dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ. (per cui il terzo che
rende la dichiarazione deve specificare le cessioni che gli siano
state notificate o che abbia accettato), sia quello (sostanziale)
dell'art. 2914, numero 2), cod. civ;
che, come già chiarito, la norma denunziata è suscettibile
di ricevere una interpretazione che la sottrae ai denunziati profili
di incostituzionalità;
che non vengono prospettati profili nuovi o diversi, tali da
indurre ad una diversa valutazione della questione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R.
5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni) sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Verona con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte