Ordinanza n. 495/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 464/1984
- art. 2legge 464/1984
- art. 3legge 464/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3
della legge 4 agosto 1984, n.464, recante "Norme per agevolare
l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione
generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura
geologica e geofisica del sottosuolo nazionale", promosso con ricorso
del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 17
settembre 1984, depositato in cancelleria il 21 settembre successivo
ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1984;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto
1984 n. 464 ("Norme per agevolare l'acquisizione da parte del
Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica del
sottosuolo nazionale") per violazione degli artt. 8, nn.1), 14), 17),
24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino
Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione;
che, ad avviso della ricorrente, la legge impugnata - che impone
a chiunque intenda eseguire studi e indagini a mezzo di scavi, pozzi,
perforazioni e rilievi geofisici per ricerche idriche o per opere di
ingegneria civile, di informarne, a pena di sanzione, quando i lavori
assumono determinate caratteristiche descritte nell'art.1 della
stessa legge, il Servizio geologico del Ministero dell'industria (ora
trasferito al Ministero dell'ambiente, ex art. 17, primo comma, della
legge 8 luglio 1986 n. 349), e che prevede altresì il potere dello
stesso Servizio di compiere sopralluoghi e richiedere documentazioni
- violerebbe sia la competenza legislativa esclusiva spettante alla
Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali;
miniere, cave e torbiere; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse provinciale; opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria; sia la competenza legislativa concorrente in materia di
utilizzazione delle acque pubbliche, oltre alle competenze per il
rilascio del parere sulle opere idrauliche di prima e seconda
categoria, nonché per la partecipazione all'intesa con lo Stato in
ordine alla predisposizione del piano generale per la utilizzazione
delle acque pubbliche;
che, sempre secondo la ricorrente, dal complesso delle
disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione (D.P.R.
20 gennaio 1973 n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; D.P.R. 31 luglio
1978 n. 1017) rientrerebbe nella competenza della Provincia la
disciplina di tutte le attività concernenti scavi, perforazioni,
indagini e rilievi geofisici ed idrogeologici svolgentesi sul suo
territorio, per cui lo Stato non potrebbe istituire in materia un
flusso informativo da cui la Provincia risulti completamente esclusa;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che le informazioni
disciplinate dalla legge impugnata sarebbero finalizzate alla cura
dell'interesse generale dello Stato a pervenire ad una più completa
conoscenza della struttura geologica e fisica del sottosuolo
nazionale, anche al fine di attuare "una seria programmazione nei
settori della difesa del suolo nonché in quello del suo sfruttamento
idrogeologico e minerario";
Considerato che gli obblighi imposti dalla legge impugnata
perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da
parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo
nazionale;
che, come questa Corte ha già rilevato (sent. n.201 del 1987),
le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno
strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo
Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale
(sulla legittimità dei quali, con particolare riguardo alle
competenze delle Province autonome, v. rispettivamente le sentenze
nn. 50 del 1968 e 208 del 1971, e nn. 210 e 617 del 1987);
che con le sentenze nn. 359 del 1985 e 201 del 1987 questa Corte
ha altresì ritenuto che le attività inerenti all'assunzione di
informazioni da parte dello Stato non sono per loro natura invasive
delle competenze regionali;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464,
sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli
artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 del D.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino
Alto-Adige) ed alle relative norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte