Ordinanza n. 495/1990
Altra decisione · depositata il 22/10/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 612Codice di procedura civile
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 11r.d. 3282/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del
regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di
legge sul gratuito patrocinio), in relazione all'art. 612 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989
dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra De Carlo
Vittoria e il Condominio di Via Bergamo, 11 - Torino, iscritta al n.
227 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Torino, adito con ricorso ex art. 612
c.p.c. da De Carlo Vittoria, già ammessa al gratuito patrocinio ai
fini della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c., per sentir
determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare imposti
con il provvedimento d'urgenza, ha sollevato, con ordinanza emessa il
27 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma, della
Costituzione, dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282
(Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte
in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario dello Stato,
in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio,
delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono
provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi
dell'art. 612 c.p.c.;
che ad avviso del giudice a quo la norma si pone così in
contrasto: a) con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, in
quanto impedisce la realizzazione in sede esecutiva della tutela
giurisdizionale satisfattiva di una pretesa volta a conseguire un
facere o un non facere; b) con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, in quanto la mancata previsione dell'anticipazione a
carico dell'Erario riguarda soltanto il procedimento esecutivo di cui
agli artt. 612 ss. c.p.c., e non anche le ulteriori forme di
esecuzione forzata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che, nelle more, è sopravvenuta la legge 30 luglio
1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti), relativa ai giudizi penali e a quelli civili
concernenti il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da
reato;
che appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo,
perché esamini, anche in relazione al disposto degli artt. 1,
secondo comma, e 4, primo comma, lett. c), della legge n. 217 del
1990, se, e in qual senso, la questione sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte