Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Sentenza costitutiva di un diritto reale - Inadempimento - Rimedi - Individuazione - Fattispecie.
In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).
Cass. civ. n. 2919/2026Sez. 2Rv. 676995-01
Riguarda ancheart. 2932 Codice civileart. 282 Codice di procedura civile
Precedenti: 578798-01
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario - Revoca della confisca - Domanda di riduzione in pristino del proprietario - Interesse ad agire - Persistenza - Ragioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.
L'interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell'immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario della confisca permane anche a seguito della revoca della confisca stessa da parte del giudice penale, la quale non costituisce titolo idoneo a imporre un facere ma esclusivamente il rilascio del cespite.
Cass. civ. n. 1785/2026Sez. 3Rv. 677703-03
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 609 Codice di procedura civileart. 2058 Codice civile
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Esecuzione forzata - Obbligo di consegna di azioni dematerializzate - Giudice dell'esecuzione - Nomina commissario ad acta - Esclusione.
In caso di inadempimento all'obbligo di emissione di azioni dematerializzate, il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c., non può nominare un commissario o un amministratore ad acta, similmente al giudizio di ottemperanza in sede amministrativa, perché proceda ad emettere azioni sostituendosi agli organi sociali di una S.p.A., non potendo gli organi esecutivi, stante il disposto dell'art. 2908 c.c., sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.
Cass. civ. n. 573/2026Sez. 3Rv. 677547-03
Riguarda ancheart. 474 Codice di procedura civileart. 2908 Codice civile
Precedenti: 654619-01
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Esecuzione in forma specifica - Estinzione del processo - Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità.
L'art. 624, comma 3, c.p.c., che prevede l'estinzione del processo esecutivo sospeso in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, è applicabile anche all'esecuzione in forma specifica, non ostandovi ragioni di diversificazione di tale esito in base alla tipologia di processo esecutivo.
Cass. civ. n. 573/2026Sez. 3Rv. 677547-02
Riguarda ancheart. 624 Codice di procedura civileart. 605 Codice di procedura civile
Precedenti: 664631-03, 675127-01
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Fatto sopravvenuto impediente - Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).
Cass. civ. n. 9063/2025Sez. 3Rv. 674608-01
Riguarda ancheart. 474 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).