Ordinanza n. 495/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 87/1994
- art. 2legge 87/1994
- art. 3legge 87/1994
- art. 4legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,
lettera b), 2, comma 4, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87
(Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella
determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso
con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto da Senes Giovanni ed altri contro l'I.N.P.D.A.P.
iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 novembre 1994, il
Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio
1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo
comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto -
disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle
spese processuali - sottrarrebbe alla valutazione del giudice
(interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché
- escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a
seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale -
in quanto violerebbe il diritto di difesa e di azione e la naturale
precostituzione del giudice; b) dell'art. 3 della legge citata, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita
l'applicazione della legge ai dipendenti cessati dal servizio dopo il
30 novembre 1994 e non esclude dall'obbligo della presentazione della
relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti in pensione
che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di
ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base
di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1,
lettera b) , per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione,
nella parte in cui stabilisce che il computo dell'indennità
integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita sia
effettuata nella misura del 60%; d) dell'art. 2, comma 4, in
relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica
sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a
quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una
prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione
differita;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
sollevate questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate
inammissibili ovvero infondate;
Considerato che identiche questioni sono state già dichiarate
non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente
infondate con le ordinanze n. 207, n. 324 e n. 468 del 1995, in
ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo -
assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici
dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità
erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a
ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;
che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla
questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed
il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato
accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui
ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non
incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale
riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua
prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
1995);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in
quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b),
dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 29
gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità
integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei
pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della
Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte