Ordinanza n. 496/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 10Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 63legge 848/1955
citata
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma
quarto, del regio decreto 16 luglio 1905 n. 646 (Approvazione del
testo unico delle leggi sul credito fondiario) promosso con ordinanza
emessa il 9 marzo 1991 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vigevano nel ricorso proposto da Garelli Francesco ed altri nei
confronti dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed altra iscritta
al n. 318 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visti gli atti di costituzione di Garelli Francesco ed altri e
dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vigevano,
con ordinanza in data 9 marzo 1991, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del regio
decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul credito fondiario);
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,
consentendo all'istituto di credito mutuante di promuovere l'azione
esecutiva nei confronti dell'originario debitore, ancorché deceduto,
qualora gli eredi non abbiano provveduto alla notifica (allo stesso
istituto fondiario) del loro subentro nel possesso o godimento del
fondo, si porrebbe in contrasto con l'art. 6.3.a) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955
n. 848), secondo cui, "ciascun convenuto ha diritto ad essere
informato in maniera dettagliata, in una lingua a lui comprensibile,
della natura e dei motivi dell'azione portata a suo carico", così
violando l'art. 10, primo comma, della Costituzione, che impone
all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute;
che gli eredi del debitore originario, opponenti nel giudizio a
quo, si sono costituiti osservando che le ragioni per le quali questa
Corte ha già escluso che la norma impugnata possa determinare
un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre procedure
esecutive (art. 3 della Costituzione) o possa ledere il diritto di
difesa dei successori (art. 24 della Costituzione) non sarebbero
invocabili allorquando, come nella specie, risulti documentalmente
provato che l'istituto di credito era sicuramente a conoscenza del
decesso del debitore originario e dell'identità dei suoi eredi;
che in questo caso, infatti, imporre l'onere della notifica in
mancanza della quale il processo esecutivo può essere intentato
contro l'originario debitore defunto, risulterebbe del tutto
irragionevole ed irrazionale;
che, la questione andrebbe pertanto esaminata da questa Corte
anche sotto tale profilo, poiché l'eccezione di illegittimità della
norma - da loro sollevata con esclusivo riferimento al parametro
della ragionevolezza intrinseca (art. 3 della Costituzione) - è
stata ritenuta, nella fattispecie, irrilevante dal giudice a quo
nell'inesatto presupposto che l'istituto procedente non fosse al
corrente della situazione successoria;
che si è costituito l'istituto Bancario San Paolo di Torino
deducendo che le ragioni per le quali si è già ritenuto che la
disposizione denunciata non violi l'art. 24 della Costituzione non
potrebbero non valere anche in riferimento al prospettato contrasto
con l'art. 6.3.a) della Convenzione dei diritti dell'uomo, attesa la
sostanziale analogia tra la norma costituzionale e la disposizione
della convenzione;
che il predetto istituto ha poi osservato che la questione
risulterebbe comunque infondata, in quanto, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il rinvio di cui all'art. 10 della
Costituzione non riguarda le norme pattizie ma solo il diritto
consuetudinario;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato la quale,
osservando che l'adeguamento automatico alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute si riferisce soltanto alle
norme a carattere consuetudinario e non anche a quelle di fonte
pattizia, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata.
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, i termini della questione di legittimità costituzionale
sollevata in via incidentale sono quelli fissati dal giudice a quo
nell'ordinanza di rimessione e deve quindi escludersi che le parti
possano estendere o modificarne il contenuto o i profili;
che, pertanto, la questione non può essere esaminata in
relazione all'ipotesi che l'istituto procedente risulti - a
prescindere dalla notifica dovuta dagli eredi - comunque a conoscenza
del subentro di quest'ultimi nel possesso del fondo, e ciò sia
perché la violazione del parametro costituzionale invocato non è
stata dedotta in questi termini, sia perché la relativa questione
sollevata sotto tale profilo dalle parti, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, è stata motivatamente ritenuta dal giudice a quo
priva di rilevanza;
che, peraltro, rispetto alla questione, così come prospettata
nell'ordinanza di rimessione, appare assorbente su ogni altra
considerazione (attinente alla riferibilità o meno della
disposizione di raffronto ai procedimenti di carattere civile,
ovvero, alla sua sostanziale analogia con l'art. 24 della
Costituzione, in relazione al quale qualsiasi violazione, da parte
della norma impugnata, è stata già esclusa) il rilievo che, in base
alla costante giurisprudenza di questa Corte, le norme internazionali
pattizie, quale l'invocato art. 6, paragrafo 3, lettera a, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di
operatività dell'art. 10 della Costituzione che può avere ad
oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario (sentt. nn. 32
del 1960, 69 del 1976, 48 del 1979, 96 del 1982, 323 e 364 del 1989,
e in particolare, 104 del 1969, 188 del 1980, 91 del 1986, 153 del
1987, 315 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, quarto comma, regio decreto 16 luglio
1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito
fondiario), sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, della
Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di
Vigevano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:496 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte