Ordinanza n. 497/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80-bisTesto unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 142legge 689/1981
- art. 44legge 2033/1925
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis,
secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle
norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di
Padova, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre
1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80- bis, secondo comma, del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge
24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui statuisce
l'obbligatorietà del sequestro del veicolo da parte dell'autorità
giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la Corte, con la sentenza n. 48 del 1970, nel
dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033
("Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di
sostanze di uso agrario"), nella parte in cui dispone che l'autorità
giudiziaria, in base alla denuncia del capo del laboratorio o del
servizio che ha proceduto all'analisi del campione, "deve ordinare il
sequestro della merce ovunque si trovi" - dopo aver precisato che il
sequestro penale svolge, in generale, "una funzione strumentale
rispetto al processo ed ai provvedimenti definitivi demandati alla
competenza del giudice" e che, quindi, "esso non può mai essere
assimilato ad una sanzione" - ha escluso che rispetto a tale misura
cautelare possa essere utilmente richiamato l'art. 27, secondo comma,
della Costituzione, con la conseguenza che, come deve negarsi "che il
giudice, allorché dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro
di cose pertinenti al reato, anticipi in qualche modo la pronuncia
sull'imputazione", così deve negarsi che l'art. 44 del regio
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, "col rendere obbligatorio il
sequestro, presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza
del denunciato";
e che l'identica ratio decidendi può essere utilizzata anche
con riferimento alla censura proposta dal giudice a quo, il quale,
pur menzionando la sentenza n. 48 del 1970, non adduce alcun nuovo
argomento che possa indurre la Corte a riesaminare la decisione
precedente;
Visti gli artt, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),
introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova con
ordinanza del 20 novembre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte