Ordinanza n. 498/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 10legge 497/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 dal Tribunale di
Firenze, iscritta al n. 1053 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di
Iaselli Angelo, imputato del delitto di cui all'art. 10 della legge
14 dicembre 1974, n. 497, "per avere illegalmente detenuto una
pistola Beretta cal. 9 mod. 34 da considerarsi arma da guerra", il
Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 ottobre 1983, ha
denunciato: a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il
quale, nel definire armi da guerra quelle che "per la loro spiccata
potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico",
impedisce "al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta
potenzialità di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti già
in dotazione di truppe nazionali od estere"; b) in riferimento agli
artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione,
l'illegittimità dello stesso art. 1 della legge 18 aprile 1975, n.
110, in quanto tale precetto "fa sì che un atto amministrativo di
autorità estera, che destinasse ad armamento delle proprie truppe
qualsiasi arma verrebbe ad integrare la norma penale citata, senza
che" l'autorità giudiziaria "possa esperire i normali controlli di
legittimità sull'atto";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata non fondata
e la seconda questione venga dichiarata inammissibile per
irrilevanza;
Considerato, quanto alla prima questione, che il giudice a quo
muove dalla premessa che l'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
non consenta al giudice alcuna possibilità di sindacato in ordine
alla natura dell'arma, premessa da ritenersi inaccettabile alla
stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, assolutamente
costante nel ritenere - anche nelle decisioni erroneamente richiamate
dall'ordinanza di rimessione quali pretesi precedenti in senso
contrario - che la classificazione di un'arma va operata non in
astratto ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli
elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo;
e che il riconoscimento di tale possibilità di sindacato da
parte del giudice penale rende manifestamente infondata anche la
seconda questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze
con ordinanza del 18 ottobre 1983;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18
ottobre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte