Ordinanza n. 5/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10-bislegge 441/1980
usata come parametro
- art. 28Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 72legge 386/1974
citata
- art. 3legge 441/1980
- art. 25legge 441/1980
- art. 28legge 441/1980
- art. 97legge 441/1980
- art. 101legge 441/1980
- art. 72d.l. 264/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma
secondo, della legge 8 agosto 1980, n. 441 (Disciplina transitoria
delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali)
promosso con ordinanza emessa l'1 dicembre 1981 dalla Corte dei conti -
Sez. la giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità a carico di
Falcone Roberto ed altra, iscritta al n. 467 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del
6 ottobre 1982.
Visto l'atto di costituzione di Falcone Roberto ed altra;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ordinanza, emessa il 1 dicembre 1981
(pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 1982), notificata il
19 marzo e comunicata il 22 aprile del 1982, pubblicata nella G. U. n.
276 del 6 ottobre 1982 e iscritta al n. 467 R.O. 1982, la Corte dei
conti - Sezione 1 giurisdizionale - , provvedendo sulla citazione con
la quale il Procuratore generale, sotto la data del 10 maggio 1980,
aveva convenuto Roberto Falcone e Claudia Capello, nelle rispettive
qualità di commissario straordinario e di direttore amministrativo
f.f. dell'Ospedale civile di Sestri Levante chiedendone la condanna al
pagamento di lire 9.621.000, oltre accessori, in relazione alla
delibera commissariale n. 6 del 16 giugno 1979, intesa, in violazione
del divieto sancito dall'art. 72 (divenuto 73 nella legge 17 agosto
1974, n. 386, di conversione) d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli
enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio
della riforma sanitaria), ad includere la indennità integrativa
speciale nello stipendio al fine della determinazione degli aumenti
periodici al personale, e sulla requisitoria (pronunciata, nel corso
della udienza pubblica del 1 dicembre 1981, nell'assenza della difesa
dei convenuti, che nella memoria depositata il 12 gennaio 1981 ebbe a
richiamare l'art. 10 bis della legge 441/1980 di conversione), con la
quale si era sollevata questione di costituzionalità dell'art. 10 bis
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 a 104 Cost., l'ha
giudicata rilevante e non manifestamente infondata limitatamente agli
artt. 3, 25, 97, 101 a 104 Cost.;
che:
2. - Avanti la Corte si sono costituiti gli avv.ti Antonio e
Federico Sorrentino giusta delega in margine alla memoria depositata il
13 luglio 1982 nella quale hanno eccepito l'incostituzionalità
dell'art. 72 d.l. 264/1974 in riferimento all'art. 28 Cost.;
che:
3. - Nel corso dell'adunanza del 21 dicembre 1982 il giudice
Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che:
4. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982, n.
161, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 72 d.l. 8 luglio
1974, n. 264 (divenuto 73 con la legge 386/1974 di conversione), e, con
successiva ordinanza n. 235/1982, ha dichiarato inammissibile, per
sopravvenuta irrilevanza, la questione di costituzionalità dell'art.
10 bis per essere, a seguito della menzionata sent. 161/1982, venuta
meno la contestata responsabilità degli amministratori;
che:
5. - Non diversa statuizione è da adottarsi sul presente
incidente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta
irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 25, 28, 97, 101 a 104 Cost., dalla Corte dei Conti - Sezione
la giurisdizionale con ordinanza 1 dicembre 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte