Ordinanza n. 5/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301 della l. 23
gennaio 73, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale), promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 88
dalla Corte d'Appello di Salerno nel procedimento penale a carico di
Vamvakas Emmanoil ed altri, iscritta al n. 306 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28
prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Salerno, con l'ordinanza in
epigrafe, ha richiesto a questa Corte di decidere se l'art. 301 del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non esclude la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato di contrabbando o delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il
prodotto o il profitto nella ipotesi in cui nessun rimprovero,
neppure di semplice leggerezza, possa essere attribuito al
proprietario, al di fuori del caso in cui non sia imputabile difetto
di vigilanza da parte dello stesso ovvero vi sia illegittima
sottrazione della merce da parte di terzi, violi gli artt. 3, 24, 27
e 42 della Costituzione;
Considerato che, da un lato, non è dato scorgere quale ulteriore
ipotesi tipica, al di là dei casi considerati con le sentenze nn.
229 del 1974 e 259 del 1976, la Corte d'Appello intenda indicare come
caso di esclusione dalla confisca;
che, d'altro lato, difetta nell'ordinanza una qualsiasi
motivazione plausibile della rilevanza della questione proposta,
trattandosi nella specie (come si legge nello stesso provvedimento di
rimessione) di cose appartenenti ad imputato già condannato in primo
grado per contrabbando ed evasione I.V.A., per il quale la Corte
d'Appello non indica alcun elemento diretto a coonestare un suo
convincimento circa l'estraneità dell'imputato ai fatti di causa;
che, invece, il giudice a quo si limita a riferire le tesi
dell'imputato, senza prendere alcuna posizione al riguardo, per modo
che l'influenza di una pronunzia di questa Corte sul procedimento a
quo si palesa allo stato irrilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43, promossa dalla Corte d'Appello di Salerno con l'ordinanza in
epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte